Art. 3 Cancellazione e sospensione dall'Albo nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza. 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dispone d'ufficio o su richiesta del Consorzio di tutela presso il quale l'iscritto svolge l'attivita' di vigilanza la cancellazione dell'iscritto dall'albo nei seguenti casi: a) quando sia venuto meno il rapporto di lavoro tra l'iscritto ed il consorzio di tutela stesso; b) quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 6 novembre 2012; 2. Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali puo' disporre, altresi', la sospensione dall'albo nei casi in cui all'agente sia irrogato, da parte del Consorzio di tutela, un provvedimento di sospensione dal servizio, ovvero quando sia emesso nei confronti dello stesso un provvedimento restrittivo della liberta' personale.