Art. 3 
 
Cancellazione  e  sospensione  dall'Albo   nazionale   degli   agenti
  vigilatori e degli agenti vigilatori con  qualifica  di  agente  di
  pubblica sicurezza. 
 
  1. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
dispone d'ufficio o su richiesta del Consorzio di  tutela  presso  il
quale l'iscritto svolge l'attivita'  di  vigilanza  la  cancellazione
dell'iscritto dall'albo nei seguenti casi: 
    a) quando sia venuto meno il rapporto di lavoro tra l'iscritto ed
il consorzio di tutela stesso; 
    b) quando sia venuto meno uno dei requisiti di  cui  all'art.  2,
comma 2, del decreto ministeriale 6 novembre 2012; 
  2. Il Ministero delle Politiche  agricole  alimentari  e  forestali
puo' disporre, altresi', la sospensione dall'albo  nei  casi  in  cui
all'agente sia  irrogato,  da  parte  del  Consorzio  di  tutela,  un
provvedimento di sospensione dal servizio, ovvero quando  sia  emesso
nei  confronti  dello  stesso  un  provvedimento  restrittivo   della
liberta' personale.