Art. 4 
 
Reiscrizione all'Albo  nazionale  degli  agenti  vigilatori  e  degli
  agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza. 
 
  1. L'agente vigilatore cancellato da una delle sezioni dell'Albo  A
o B puo' avanzare nuova richiesta di iscrizione quando  sono  cessate
le ragioni che avevano determinato la cancellazione. 
  2. L'agente vigilatore  o  l'agente  vigilatore  con  qualifica  di
agente di pubblica sicurezza  reiscritto  viene  inserito  in  ordine
cronologico in base alla data della nuova iscrizione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno  successivo  alla
data di pubblicazione. 
    Roma, 27 dicembre 2012 
 
                                       Il direttore generale: Vaccari