Art. 4 Reiscrizione all'Albo nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza. 1. L'agente vigilatore cancellato da una delle sezioni dell'Albo A o B puo' avanzare nuova richiesta di iscrizione quando sono cessate le ragioni che avevano determinato la cancellazione. 2. L'agente vigilatore o l'agente vigilatore con qualifica di agente di pubblica sicurezza reiscritto viene inserito in ordine cronologico in base alla data della nuova iscrizione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione. Roma, 27 dicembre 2012 Il direttore generale: Vaccari