Art. 4 Erogazione del contributo 1. Il Ministero provvede all'erogazione dei contributi, salvi i casi di esclusione di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), del regolamento, nei limiti dello stanziamento relativo a ciascun ambito regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il contributo e' erogato, per un quinto, in parti uguali alle emittenti aventi titolo all'erogazione del contributo, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del regolamento e, per i quattro quinti, alle emittenti collocate ai primi posti della graduatoria, nei limiti del trentasette per cento dei graduati arrotondato all'unita' superiore, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del regolamento. 2. In caso di ritardi procedurali, alle singole emittenti risultanti dalla graduatoria formata ai sensi dell'art. 2, comma 1 e' erogato un acconto, salvo conguaglio, pari al 90 per cento del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell'anno 2011. 3. Il Ministero provvede alla revoca dei contributi nei casi e secondo le procedure di cui all'art. 8 del regolamento. 4. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 44 del 15 marzo 2010 recante il "Testo Unico dei Servizi Media Audiovisivi e radiofonici", i provvedimenti sanzionatori cui fare riferimento per la riduzione dei contributi e per l'esclusione dagli stessi previsti dall'art. 2, commi 2 e 3 del Regolamento sono quelli emanati dall'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni per violazione dell'art. 34 del sopra citato decreto legislativo anziche' quelli in precedenza rispettivamente previsti dagli abrogati commi 10, 11 e 13 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Il presente atto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 ottobre 2012 Il Ministro dello sviluppo economico: Passera Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2012 Registro n. 12, foglio n. 357