Art. 15 Clausola di invarianza finanziaria 1. Alle attivita' previste dal presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto viene trasmesso agli Organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 ottobre 2012 Il Ministro della salute Balduzzi Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro registro n. 1, foglio n. 18.