Art. 8 
 
            Procedura per la liquidazione del contributo 
 
  1. I consorzi per  l'internazionalizzazione  ammessi  al  beneficio
dovranno  presentare  la  rendicontazione  di  spesa   del   progetto
promozionale realizzato  al  Ministero  dello  sviluppo  economico  -
Direzione generale per le politiche di  internazionalizzazione  e  la
promozione degli scambi - Divisione VIII, viale Boston n. 25 -  00144
Roma, sulla base dei termini e dei modelli approvati con  il  decreto
direttoriale di cui all'art. 5. 
  2. Sono ammessi alle procedure per la liquidazione  del  contributo
esclusivamente i progetti realizzati almeno nella misura del  70  per
cento dell'importo approvato. 
  3. Nell'esame del rendiconto il  Ministero  valuta  la  conformita'
dell'attivita' svolta rispetto al programma approvato,  raffronta  le
spese  rendicontate  rispetto  a  quelle  approvate  e  chiede,   ove
necessario, eventuali elementi di approfondimento. 
  4. Ai fini dell'erogazione del contributo le spese sostenute devono
essere: 
    a) previste nel piano finanziario presentato e approvato; 
    b)  identificabili,  controllabili  e  attestate   da   documenti
giustificativi; le fatture devono essere  intestate  al  Consorzio  e
regolarmente quietanzate. 
  5. E' ammesso per  ciascuna  voce  di  costo  uno  scostamento  tra
l'importo  preventivato  e  quello   effettivamente   sostenuto   non
superiore al 20 per cento, sempreche' trovi  compensazione  in  altre
voci,  fermo  restando   l'importo   complessivamente   approvato   a
preventivo nonche' eventuali limiti previsti dal DDG di cui  all'art.
5 per specifiche tipologie di spesa. 
  6. L'erogazione  del  contributo  avverra'  in  un'unica  soluzione
tenuto conto delle prescrizioni previste dalle norme di  contabilita'
generale dello Stato. Il contributo erogato alle imprese beneficiarie
cosi' come previsto dall'art. 28 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, e' soggetto a  una  ritenuta
d'acconto del 4 per cento.