Art. 2 
 
  1. I presidi medico-chirurgici, contenenti l'acido cloridrico  come
unica  sostanza  attiva  e  che   rientrano   nella   categoria   dei
disinfettanti per aree private e aree sanitarie  pubbliche  ed  altri
biocidi, autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, formano oggetto di nuova valutazione  ai  fini  del
rilascio dell'autorizzazione come prodotti biocidi. 
  2. I titolari di autorizzazioni dei  presidi  medico-chirurgici  di
cui al comma 1, entro il 30 aprile 2014 presentano al Ministero della
salute, per ogni presidio medico-chirurgico per  il  quale  intendono
ottenere il mutuo riconoscimento  o  l'autorizzazione  come  prodotto
biocida, una specifica richiesta  corredata  di  tutti  gli  elementi
previsti dagli articoli 6 e 9 del  decreto  legislativo  25  febbraio
2000, n. 174. 
  3.  Il  Ministero  della  salute,  verificata  la  presenza   delle
condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25  febbraio
2000, n. 174, entro il 30 aprile 2016, procede  al  rilascio  di  una
nuova  autorizzazione  come   prodotto   biocida,   che   sostituisce
l'autorizzazione  come  presidio  medico-chirurgico   a   suo   tempo
rilasciata, o in caso di esito negativo della valutazione procede  al
diniego    dell'autorizzazione    e    alla    contestuale     revoca
dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico. 
  4. Con i decreti di cui al comma 3, di autorizzazione o diniego, il
Ministero della salute fornisce le indicazioni riguardanti il  ritiro
dal mercato dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati. 
  5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al  comma
1, per i quali alla data del 30 aprile 2014 non e'  stata  presentata
alcuna  richiesta  di  autorizzazione  come  prodotto   biocida,   si
considerano revocate con decorrenza dal 31 ottobre 2014 e i  relativi
prodotti non possono piu'  essere  immessi  sul  mercato,  venduti  o
ceduti al consumatore finale dopo il 30 aprile 2015; 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si  applicano
ai presidi medico-chirurgici contenenti piu' principi attivi, qualora
uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali presidi i
termini per la presentazione delle richieste  e  per  la  conseguente
valutazione  sono  quelli  fissati  dal  Ministero  della  salute  in
conformita' a quanto stabilito nella direttiva di iscrizione relativa
all'ultimo dei principi attivi valutati.