Art. 5 
 
  Ai sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 del Regolamento  (CE)  1008/2008,
il diritto di esercire la rotta Aosta - Roma  Fiumicino  e  viceversa
potra' essere concesso in esclusiva  ad  un  unico  vettore,  per  un
periodo di quattro anni, tramite gara pubblica  in  conformita'  alla
procedura prevista dall'art. 17 del medesimo Regolamento comunitario,
nel caso in cui non sia  pervenuta  alcuna  accettazione  di  cui  al
precedente art. 4. 
  L' informativa relativa all'invito  a  partecipare  alla  gara,  ai
sensi dell'art. 17 par.  4  del  Regolamento  (CE)  1008/2008,  sara'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.