(Allegato)
 
                          ALLEGATO TECNICO 
 
    Imposizione di oneri di servizio pubblico  sulla  rotta  Aosta  -
Roma Fiumicino e viceversa. 
    A norma delle disposizioni dell'art. 16 e 17 del Regolamento (CE)
n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24  settembre
2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi  aerei  nella
Comunita', il Governo italiano, conformemente alle decisioni  assunte
dalla Conferenza dei servizi,  tenutasi  il  giorno  12  giugno  2012
presso la Direzione aeroportuale  dell'ENAC  di  Torino  Caselle,  ha
deciso di imporre oneri di servizio pubblico sul  collegamento  aereo
di linea Aosta - Roma Fiumicino e viceversa. 
    1. Rotta onerata 
    Aosta - Roma Fiumicino e viceversa. 
    Conformemente  all'art.  9  del  Regolamento  n.  95/93/CEE   del
Consiglio delle Comunita' Europee del 18 gennaio 1993 come modificato
dal Regolamento (CE) 793/2004 e succ. mod., relativo a  norme  comuni
per  l'assegnazione  delle  bande  orarie   negli   aeroporti   della
Comunita',  l'Autorita'  competente  potra'  riservare  alcune  bande
orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalita' previste nel
presente documento. 
    2. Requisiti richiesti 
    L'E.N.A.C.  verifichera'  che  i  vettori  accettanti  siano   in
possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e  per  il
soddisfacimento degli obiettivi perseguiti  con  l'imposizione  degli
oneri di servizio pubblico. Per l'accettazione dell'onere di servizio
pubblico  sulla  rotta  di  cui  al  paragrafo  1   ciascun   vettore
interessato deve: 
    - essere vettore aereo comunitario  in  possesso  del  prescritto
certificato  di  Operatore  Aereo  (COA)  rilasciato   dall'autorita'
competente di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria; 
    - essere vettore aereo comunitario in possesso della  licenza  di
esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'Autorita' competente  di
uno Stato membro ai sensi dell'art. 5, punti 1 e  2  del  regolamento
(CE) 1008/2008; 
    - dimostrare di possedere la disponibilita', in proprieta'  o  in
locazione garantita, per tutto il periodo di durata degli  oneri,  di
un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di  capacita'
necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri; 
    - distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con
almeno uno dei principali CRS, via internet, via telefono, presso  le
biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale; 
    - attestare l'adesione ai fondi previdenziali a assistenziali  di
categoria e l'impegno a versare i relativi oneri; 
    -  dimostrare  di  essere  in   regola   con   le   contribuzioni
previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro. 
    3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico 
    3.1 In termini di numero di frequenze. 
    Le frequenze minime  per  la  rotta  Aosta  -  Roma  Fiumicino  e
viceversa sono le seguenti: 
    - 1 volo giornaliero in andata e 1 volo  giornaliero  in  ritorno
dal lunedi' al venerdi'  per  tutto  l'anno,  escluse  le  festivita'
infrasettimanali; 
    - 1 volo giornaliero in andata e 1 volo giornaliero in ritorno la
domenica a  partire  dalla  prima  domenica  di  dicembre  fino  alla
domenica di Pasqua; 
    3.2. In termini di orari: 
    Sulla rotta Aosta - Roma Fiumicino: 
    Un  volo  dal  lunedi'  al  venerdi'   (escluse   le   festivita'
infrasettimanali) con partenza nella fascia oraria 07,00 - 08,00; 
    Un volo la domenica (nel periodo invernale dalla  prima  domenica
di dicembre alla domenica di Pasqua) con partenza nella fascia oraria
16,15 - 17,00. 
    Sulla rotta Roma Fiumicino - Aosta 
    Un  volo  dal  lunedi'  al  venerdi'   (escluse   le   festivita'
infrasettimanali ) con partenza nella fascia oraria 19,00 - 19,30; 
    Un volo la domenica ( nel periodo invernale dalla prima  domenica
di dicembre alla domenica di Pasqua) con partenza nella fascia oraria
18,45 - 19,30. 
    3.3.  In  termini  di  aeromobili  utilizzabili  e  di  capacita'
offerta: 
    Il servizio Aosta - Roma  Fiumicino  e  viceversa  dovra'  essere
effettuato  con  aeromobili  di  tipo   biturboelica   o   bireattore
pressurizzato, aventi una capacita' minima di 30 posti. 
    Gli aeromobili  dovranno  essere  certificati  per  procedure  di
avvicinamento "steep approach". 
    I vettori che  svolgono  il  servizio  onerato,  fatte  salve  le
motivazioni  di  sicurezza  che  potranno  determinare   il   rifiuto
dell'imbarco, si adopereranno, con ogni consentito sforzo, al fine di
agevolare, sugli aeromobili utilizzati, il  trasporto  di  passeggeri
diversamente abili ed a ridotta mobilita'. 
    L'intera capacita' di ciascun aeromobile dovra' essere  messa  in
vendita secondo il regime degli oneri. 
    3.4. In termini di tariffe: 
    a) Le tariffe  massime  da  applicare  su  ciascuna  tratta  sono
articolate come segue: 
    Aosta - Roma Fiumicino 124,00 EUR 
    Roma Fiumicino - Aosta 124,00 EUR 
    Le tariffe  massime  sopra  indicate  sono  da  intendersi  "full
flexible" pertanto non soggette ad alcun tipo di restrizione. 
    Le tariffe di cui al punto a) sono da intendersi  comprensive  di
fuel surcharge,  sono,  inoltre,  al  netto  di  IVA  e  delle  tasse
aeroportuali e degli oneri addizionali. Non e' ammessa l'applicazione
di alcun tipo di surcharge, non prevista  per  legge,  da  parte  del
vettore accettante. 
    La franchigia bagaglio non  deve  essere  inferiore  a  15  kg  a
passeggero (adulto o child). 
    Dovra' essere prevista almeno una modalita'  di  distribuzione  e
vendita dei  biglietti  che  risulti  completamente  gratuita  e  non
comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero. 
    b) Tutti i passeggeri che viaggiano sulla  tratta  onerata  hanno
diritto alle tariffe sopra descritte. 
    c) le tariffe massime di cui alla lettera a) verranno  aggiornate
secondo le seguenti scadenze e modalita': 
    - ogni anno, entro il mese di febbraio, in misura  corrispondente
al tasso di inflazione  dell'anno  precedente  calcolato  sulla  base
dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. 
    - ogni semestre, a partire dal  2°  semestre  2013,  in  caso  di
variazione percentualmente superiore al 5% della media semestrale del
costo del  carburante,  espresso  in  euro,  rispetto  al  costo  del
carburante preso a riferimento in occasione dell'ultimo aggiornamento
effettuato. Al momento di procedere con  il  primo  aggiornamento  la
valutazione verra' eseguita rispetto alla quotazione del jet  fuel  -
poco oltre riportata - con cui e' stato dimensionato il collegamento. 
    Le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla
variazione  rilevata  in  proporzione  all'incidenza  del  costo  del
carburante sul totale dei costi per ora di volo  che,  per  la  rotta
Aosta - Roma Fiumicino e viceversa, si fissa invariabilmente  pari  a
23,48%. 
    Ai fini del  calcolo  della  media  semestrale  sono  soggette  a
rilevazioni le quotazioni mensili  del  Jet  fuel  FOB  Mediterraneo,
espresse in euro, relative ai periodi dicembre - maggio  e  giugno  -
novembre.  Per  la  conversione  in  euro  si  utilizzano  i   valori
pubblicati dalla BCE. 
    La quotazione del  Jet  fuel  con  cui  e'  stato  effettuato  il
dimensionamento del servizio  e'  pari  a  €  771,04  euro/Tonnellata
metrica, e  verra',  pertanto,  utilizzato  come  riferimento  per  i
successivi adeguamenti. 
    Gli eventuali  aumenti/diminuzioni  decorreranno  rispettivamente
dal mese di febbraio e agosto. 
    -  Ai  predetti   adeguamenti   provvede   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, mediante decreto direttoriale,  sulla
base di un'istruttoria  dell'ENAC.  L'ENAC  e'  incaricato  di  darne
comunicazione ai vettori che operano la rotta. 
    3.5. In termini di continuita' dei servizi. 
    I vettori  che  accettano  gli  oneri  di  servizio  pubblico  si
impegnano a: 
    a) garantire il servizio per un periodo di 12 mesi; 
    b) effettuare per ciascun anno almeno il 98 % dei  voli  previsti
con  un  margine  di  cancellazioni  massimo  del  2  %  per   motivi
documentati direttamente imputabili al  vettore,  fatta  eccezione  i
casi di forza maggiore; 
    c) garantire un servizio gratuito di navetta  automobilistica  da
aeroporto ad aeroporto, senza oneri per  la  Regione  Autonoma  Valle
d'Aosta/ENAC, a favore dei passeggeri per voli dirottati in arrivo  o
partenza sull'aeroporto  alternato  per  impossibilita'  di  utilizzo
dell'aeroporto "Corrado Gex" di  Aosta  per  ragioni  di  maltempo  o
visibilita'; 
    d) corrispondere all' ENAC a titolo di penale la somma  di  3.000
EUR per ogni volo annullato eccedente il limite di cui al  punto  b).
Le somme percepite in tal senso saranno  riallocate  e  utilizzate  a
compensazione per la continuita' territoriale della Citta' di Aosta. 
    Ferme restando le penali di cui al precedente punto d) ai vettori
sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste  nella  normativa
dello Stato italiano per la violazione delle disposizioni comunitarie
in tema di trasporto aereo. 
    4) Presentazione dell'accettazione 
    I vettori che accettano i presenti oneri di servizio pubblico  si
impegnano a: 
    a) presentare apposita garanzia al fine di assicurare la serieta'
ed affidabilita' dell'accettazione, a favore dell'ENAC,  sotto  forma
di fidejussione bancaria o assicurativa  a  scelta  del  vettore  che
dovra' ammontare a euro 29.736,00 
    La fideiussione dovra' essere efficace alla data di presentazione
dell'accettazione e sara' svincolata alla data di inizio del servizio
e alla costituzione della garanzia indicata nella successiva  lettera
b); 
    b) fornire una garanzia di esercizio per la corretta esecuzione e
prosecuzione  del  servizio  a  favore  dell'ENAC,  sotto  forma   di
fidejussione bancaria o  assicurativa  a  scelta  del  vettore.  Tale
garanzia dovra' ammontare a euro 148.678,00. 
    Nel caso in cui il  servizio  sulla  singola  rotta  onerata  sia
accettato da piu' vettori, la fideiussione sara' commisurata, entro i
15 giorni precedenti l'inizio del  servizio,  alla  quota  parte  del
servizio accettato. 
    La garanzia dovra'  essere  efficace  alla  data  di  inizio  del
servizio e sara' svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del
servizio e comunque non prima della verifica della conformita'  delle
prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione. 
    Le garanzie indicate alle lettere a) e  b),  a  favore  dell'Ente
Nazionale per l'Aviazione Civile, devono espressamente  prevedere  la
rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957,  comma  2
del codice civile, nonche'  l'operativita'  della  garanzia  medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ENAC,  senza
sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni,  anche
giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi. 
    Le  somme  eventualmente  introitate  dall'ENAC   a   titolo   di
esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno  riallocate  per  la
continuita' territoriale della citta' di Aosta. 
    Per  consentire   l'ordinata   operativita'   della   rotta,   le
accettazioni dei vettori che non sono in  possesso  degli  slots  per
operare la rotta, dovranno pervenire all'ENAC almeno 60 giorni  prima
dell'inizio della stagione aeronautica nella quale i medesimi vettori
intendono iniziare ad operare. 
    In ogni caso in fase di prima  applicazione  il  termine  di  cui
sopra e' ridotto ai 30 giorni precedenti l'entrata  in  vigore  degli
oneri.