Art. 4 
 
  1. L'autorizzazione di cui all'art.  1  ha  validita'  tre  anni  a
decorre dalla data di emanazione del presente decreto. 
  2. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «CSQA  Certificazioni
Srl»  restera'  iscritto  nell'elenco  degli  organismi  privati   di
controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21  dicembre  1999,
n. 526,  a  meno  che  non  intervengano  motivi  ostativi  alla  sua
iscrizione nel predetto elenco. 
  3. Alla scadenza del terzo  anno  di  autorizzazione,  il  soggetto
legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della  legge  21  dicembre
1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita'  nazionale  competente,
l'intenzione di confermare «Valtellina Casera» o  proporre  un  nuovo
soggetto  da  scegliersi  tra  quelli  iscritti  nell'elenco  di  cui
all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di
rinunciare esplicitamente alla  facolta'  di  designazione  ai  sensi
dell'art. 14, comma 9, della citata legge. 
  4. Nell'ambito del periodo di validita' della autorizzazione  «CSQA
Certificazioni Srl» e' tenuto ad adempiere a  tutte  le  disposizioni
complementari che l'autorita' nazionale competente,  ove  lo  ritenga
necessario, decida di impartire.