Art. 5 1. L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Valtellina Casera» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. 2. L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa. 3. L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» trasmettera' i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Valtellina Casera» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.