Art. 5 
 
  1. L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl»  comunica  con
immediatezza, e comunque con termine non superiore  a  trenta  giorni
lavorativi,  le  attestazioni  di  conformita'   all'utilizzo   della
denominazione  «Valtellina  Casera»  anche  mediante  immissione  nel
sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. 
  2. L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni  Srl»  immette  nel
sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali tutti gli elementi conoscitivi  di  carattere  tecnico  e
documentale dell'attivita' certificativa. 
  3. L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» trasmettera' i
dati  relativi  al  rilascio  delle   attestazioni   di   conformita'
all'utilizzo della denominazione «Valtellina Casera» a richiesta  del
Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14  della  legge
n. 526/1999 e, comunque, in assenza di tale  richiesta,  con  cadenza
annuale.