Art. 10 
 
 
                              Efficacia 
 
  1.  Il  presente  decreto  si  applica   a   tutti   gli   impianti
centralizzati d'antenna di nuova installazione. 
  2. Le disposizioni di cui all'art.  6  del  presente  decreto  sono
estese anche  agli  impianti  d'antenna  riceventi  del  servizio  di
radiodiffusione non centralizzati.