Art. 4 Divieti di discriminazione 1. Gli impianti centralizzati d'antenna non determinano condizioni discriminatorie tra le stazioni emittenti i cui programmi siano contenuti esclusivamente in segnali terrestri primari e satellitari. 2. L'impianto centralizzato d'antenna non determina condizioni discriminatorie nella distribuzione dei segnali alle diverse utenze. 3. L'utilizzo di un mezzo trasmissivo non deve comportare l'esclusione di altri mezzi trasmissivi che siano da considerare equivalenti o complementari tra loro.