Art. 4 
 
 
                     Divieti di discriminazione 
 
  1. Gli impianti centralizzati d'antenna non determinano  condizioni
discriminatorie tra le  stazioni  emittenti  i  cui  programmi  siano
contenuti esclusivamente in segnali terrestri primari e satellitari. 
  2. L'impianto  centralizzato  d'antenna  non  determina  condizioni
discriminatorie nella distribuzione dei segnali alle diverse utenze. 
  3.  L'utilizzo  di  un  mezzo  trasmissivo  non   deve   comportare
l'esclusione di altri mezzi  trasmissivi  che  siano  da  considerare
equivalenti o complementari tra loro.