Art. 6 
 
 
                        Criteri realizzativi 
 
  1. L'impianto  d'antenna  e'  costituito  di  apparati,  componenti
tecnici  e  adeguati  spazi  installativi  idonei  a  conseguire  gli
obiettivi prescritti nel presente decreto,  anche  in  considerazione
del riutilizzo di parte della banda di frequenze UHF televisiva per i
sistemi terrestri  in  grado  di  fornire  servizi  di  comunicazioni
elettroniche nell'Unione europea. 
  2. I riferimenti per la conformita' di progettazione, installazione
e manutenzione degli impianti centralizzati d'antenna sono: 
    a)  la   direttiva   2004/108/CE   relativa   agli   aspetti   di
compatibilita' elettromagnetica; 
    b) le pertinenti norme e guide tecniche di impianto del CEI ed  i
relativi riferimenti normativi europei CENELEC ed in  particolare  la
guida CEI 100-7 e le norme della serie EN 50083 ed EN 60728  per  gli
aspetti funzionali e di sicurezza. Per la conformita'  relativa  alla
sicurezza dell'impianto restano valide le  disposizioni  del  decreto
ministeriale n. 37/08. 
  3.  I  nuovi  impianti  d'antenna   riceventi   del   servizio   di
radiodiffusione  devono  operare  esclusivamente   nelle   bande   di
frequenze attribuite  al  servizio  di  radiodiffusione  terrestre  e
satellitare  secondo  quanto  previsto   dal   Piano   nazionale   di
ripartizione delle frequenze e successive modificazioni.