Art. 6 Criteri realizzativi 1. L'impianto d'antenna e' costituito di apparati, componenti tecnici e adeguati spazi installativi idonei a conseguire gli obiettivi prescritti nel presente decreto, anche in considerazione del riutilizzo di parte della banda di frequenze UHF televisiva per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell'Unione europea. 2. I riferimenti per la conformita' di progettazione, installazione e manutenzione degli impianti centralizzati d'antenna sono: a) la direttiva 2004/108/CE relativa agli aspetti di compatibilita' elettromagnetica; b) le pertinenti norme e guide tecniche di impianto del CEI ed i relativi riferimenti normativi europei CENELEC ed in particolare la guida CEI 100-7 e le norme della serie EN 50083 ed EN 60728 per gli aspetti funzionali e di sicurezza. Per la conformita' relativa alla sicurezza dell'impianto restano valide le disposizioni del decreto ministeriale n. 37/08. 3. I nuovi impianti d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione devono operare esclusivamente nelle bande di frequenze attribuite al servizio di radiodiffusione terrestre e satellitare secondo quanto previsto dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e successive modificazioni.