Art. 5 
 
  1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformita' del decreto
12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la
ripartizione dei costi derivanti  dalle  attivita'  dei  consorzi  di
tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. 
  2. I soggetti immessi nel sistema di controllo  della  IGP  «Carota
novella di Ispica» appartenenti alla categoria «produttori  agricoli»
nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati», individuata
dall'art. 4, lettera b) del  decreto  12  aprile  2000  e  successive
modificazioni recante disposizioni generali relative ai requisiti  di
rappresentativita' dei consorzi  di  tutela  delle  Denominazioni  di
origine protette  (DOP)  e  delle  Indicazioni  geografiche  protette
(IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui  al  comma  precedente,
anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.