Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita  della  specialita'
medicinale  «Temozolomide  Sun»   (temozolomide),   autorizzata   con
procedura centralizzata europea  dalla  Commissione  europea  con  la
decisione del 3 ottobre 2012 ed inserita nel registro comunitario dei
medicinali con i numeri: 
    EU/1/11/697/013 «5 mg - capsula rigida  -  uso  orale  -  blister
(ALU/ALU)» 5×1 capsule (dose unitaria);; 
    EU/1/11/697/014 «5 mg - capsula rigida  -  uso  orale  -  blister
(ALU/ALU)» 20×1 capsule (dose unitaria); 
    EU/1/11/697/015 «20 mg - capsula rigida -  uso  orale  -  blister
(ALU/ALU)» 5×1 capsule (dose unitaria); 
    EU/1/11/697/016 «20 mg - capsula rigida -  uso  orale  -  blister
(ALU/ALU)» 20×1 capsule (dose unitaria); 
    EU/1/11/697/017 «100 mg - capsula rigida - uso  orale  -  blister
(ALU/ALU)» 5×1 capsule (dose unitaria); 
    EU/1/11/697/018 «100 mg - capsula rigida - uso  orale  -  blister
(ALU/ALU)» 20×1 capsule (dose unitaria); 
    EU/1/11/697/019 «140 mg - capsula rigida - uso  orale  -  blister
(ALU/ALU)» 5×1 capsule (dose unitaria); 
    EU/1/11/697/020 «140 mg - capsula rigida - uso  orale  -  blister
(ALU/ALU)» 20×1 capsule (dose unitaria); 
    EU/1/11/697/021 «180 mg - capsula rigida - uso  orale  -  blister
(ALU/ALU)» 5×1 capsule (dose unitaria); 
    EU/1/11/697/022 «180 mg - capsula rigida - uso  orale  -  blister
(ALU/ALU)» 20×1 capsule (dose unitaria); 
    EU/1/11/697/023 «250 mg - capsula rigida - uso  orale  -  blister
(ALU/ALU)» 5×1 capsule (dose unitaria); 
    EU/1/11/697/024 «250 mg - capsula rigida - uso  orale  -  blister
(ALU/ALU)» 20×1 capsule (dose unitaria). 
    Titolare A.I.C.: Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V. 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto del Ministero della salute  n.  53  del  29  marzo
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio  2012,
che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del
farmaco  (AIFA),  in  attuazione  dell'art.   17,   comma   10,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 8  aprile  2003,  n.  95,  concernente
l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco
di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE, ed in particolare l'art. 14, comma 2 che prevede  la  non
inclusione   per   i   medicinali   equivalenti   delle   indicazioni
terapeutiche non coperte da brevetto; 
  Visto il decreto-legge 28 aprile  2009,  n.  39,  convertito  nella
legge 24 giugno 2009, n. 77, con  il  quale  all'art.  13,  comma  1,
lettera b) viene rideterminata la quota di spettanza per  le  aziende
farmaceutiche, prevista all'art. 1, comma 40 della legge 23  dicembre
1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo  al  pubblico  al  netto
dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 227 del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Vista  la  domanda  con  la  quale  la  ditta  «Sun  Pharmaceutical
Industries (Europe) B.V.» ha  chiesto  la  classificazione,  ai  fini
della rimborsabilita'; 
  Visto il parere della  commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta del 30 ottobre 2012; 
  Vista la deliberazione n. 35 del 18 dicembre 2012 del consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   Direttore
generale; 
  Considerato che per la corretta gestione  delle  varie  fasi  della
distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito  un
numero di identificazione nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Descrizione del medicinale 
                    e attribuzione numero A.I.C. 
 
  Alla specialita' medicinale TEMOZOLOMIDE SUN  (temozolomide)  nelle
confezioni  indicate  vengono  attribuiti  i   seguenti   numeri   di
identificazione nazionale: 
    confezioni: 
  «5 mg - capsula rigida - uso orale - blister (ALU/ALU)» 5×1 capsule
(dose unitaria); A.I.C. n. 041333131/E (in base 10), 17FDDC (in  base
32); 
  «5 mg - capsula rigida  -  uso  orale  -  blister  (ALU/ALU)»  20×1
capsule (dose unitaria); A.I.C. n. 041333143/E (in base  10),  17FDDR
(in base 32); 
  «20 mg - capsula rigida  -  uso  orale  -  blister  (ALU/ALU)»  5×1
capsule (dose unitaria); A.I.C. n. 041333156/E (in base  10),  17FDF4
(in base 32); 
  «20 mg - capsula rigida -  uso  orale  -  blister  (ALU/ALU)»  20×1
capsule (dose unitaria); A.I.C. n. 041333168/E (in base  10),  17FDFJ
(in base 32); 
  «100 mg - capsula rigida -  uso  orale  -  blister  (ALU/ALU)»  5×1
capsule (dose unitaria); A.I.C. n. 041333170/E (in base  10),  17FDFL
(in base 32); 
  «100 mg - capsula rigida - uso  orale  -  blister  (ALU/ALU)»  20×1
capsule (dose unitaria); A.I.C. n. 041333182/E (in base  10),  17FDFY
(in base 32); 
  «140 mg - capsula rigida -  uso  orale  -  blister  (ALU/ALU)»  5×1
capsule (dose unitaria); A.I.C. n. 041333194/E (in base  10),  17FDGB
(in base 32); 
  «140 mg - capsula rigida - uso  orale  -  blister  (ALU/ALU)»  20×1
capsule (dose unitaria); A.I.C. n. 041333206/E (in base  10),  17FDGQ
(in base 32); 
  «180 mg - capsula rigida -  uso  orale  -  blister  (ALU/ALU)»  5×1
capsule (dose unitaria); A.I.C. n. 041333218/E (in base  10),  17FDH2
(in base 32); 
  «180 mg - capsula rigida - uso  orale  -  blister  (ALU/ALU)»  20×1
capsule (dose unitaria); A.I.C. n. 041333220/E (in base  10),  17FDH4
(in base 32); 
  «250 mg - capsula rigida -  uso  orale  -  blister  (ALU/ALU)»  5×1
capsule (dose unitaria); A.I.C. n. 041333232/E (in base  10),  17FDHJ
(in base 32); 
  «250 mg - capsula rigida - uso  orale  -  blister  (ALU/ALU)»  20×1
capsule (dose unitaria); A.I.C. n. 041333244/E (in base  10),  17FDHW
(in base 32). 
  Indicazioni  terapeutiche:  «Temozolomide  Sun»  e'  indicato   nel
trattamento di: 
  pazienti adulti con glioblastoma multiforme di  prima  diagnosi  in
concomitanza a radioterapia (RT) e in seguito come monoterapia; 
  pazienti pediatrici di eta' ≥ 3  anni,  adolescenti  e  adulti  con
glioma maligno, quale  il  glioblastoma  multiforme  o  l'astrocitoma
anaplastico, che manifestino recidiva o progressione dopo la  terapia
standard.