Art. 6 Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto. I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo minimo di un millesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. Le richieste presentate a prezzi superiori a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100. Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo. Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto. Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.