IL DIRETTORE GENERALE 
per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e
                       tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai  regimi  di  qualita'  dei
prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga
il Regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012
che stabilisce che le denominazioni figuranti  nel  registro  di  cui
all'art. 7, paragrafo  6,  del  regolamento  (CE)  n.  510/2006  sono
automaticamente iscritte nel registro «registro  delle  denominazioni
di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di  cui
all'articolo 11 del presente regolamento; 
  Visti gli articoli  36  e  37  del  predetto  Regolamento  (UE)  n.
1151/2012, concernente i controlli; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997 con il quale
l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione,  fra  le  altre,
della denominazione di origine protetta «Umbria»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto  il  decreto  21  gennaio  2010,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale  n.  35  del  12
febbraio  2010,  con  il  quale  l'organismo  «3A  Parco  Tecnologico
Agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» con sede in  Frazione
Pantalla - Todi (Perugia),  e'  stato  autorizzato  ad  effettuare  i
controlli per la denominazione di origine protetta «Umbria»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 21 gennaio 2010; 
  Considerato che il Consorzio tutela olio extravergine di oliva  DOP
Umbria non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di  controllo
da autorizzare per il  triennio  successivo  alla  data  di  scadenza
dell'autorizzazione sopra citata, sebbene sollecitato in tal senso; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente la denominazione di origine  protetta  «Umbria»
anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della  predetta
autorizzazione e il  rinnovo  della  stessa  oppure  l'autorizzazione
all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
  Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire  il  termine
di proroga dell'autorizzazione, alle  medesime  condizioni  stabilite
nella autorizzazione concessa  con  decreto  21  gennaio  2010,  fino
all'emanazione   del   decreto   di    rinnovo    dell'autorizzazione
all'organismo  denominato  «3A   Parco   Tecnologico   Agroalimentare
dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» oppure all'eventuale nuovo organismo
di controllo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  denominato  «3A  Parco
Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» con  sede
in Frazione Pantalla - Todi (Perugia), con decreto 21 gennaio 2010 ad
effettuare i controlli  per  la  denominazione  di  origine  protetta
«Umbria», registrata con il Regolamento (CE) n. 2325 del 24  novembre
1997,  e'  prorogata  fino  all'emanazione  del  decreto  di  rinnovo
dell'autorizzazione   all'organismo   stesso   oppure   all'eventuale
autorizzazione di altra struttura di controllo.