Art. 4 Modalita' per la concessione 1. Nella deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'ente dichiara di volersi avvalere della facolta' di accedere al fondo di rotazione e provvede alla presentazione della relativa domanda corredata da documentazione idonea a dimostrare gli effetti e l'entita' delle misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio indicate nell'art. 243-bis, comma 9 del decreto legislativo n. 267 del 2000. 2. Il Ministero dell'interno, entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della deliberazione di cui all'art. 243-bis, comma 2, e della domanda di accesso al fondo di rotazione, comunica all'ente locale la quota massima attribuibile, calcolata sulla base dei parametri di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili e riservandosi la conferma definitiva dell'importo all'esito della relativa istruttoria, con i piani di riparto di cui all'art. 1, comma 2. 3. La predetta comunicazione costituisce prenotazione dell'importo massimo assegnabile all'ente sulla disponibilita' annua del Fondo, limitandone per pari importo la relativa consistenza. 4. La richiesta dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione, nei limiti dell'importo massimo attribuibile comunicato, e' inoltrata dall'ente locale al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - all'atto della trasmissione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis, del decreto legislativo n. 267 del 2000. 5. La concessione dell'anticipazione e' disposta dal Ministero dell'interno, previa approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 243-quater, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, entro il termine di quindici giorni dall'adozione del piano di riparto. 6. Nel caso in cui l'importo dell'anticipazione effettivamente richiesto sia inferiore rispetto all'importo massimo assegnabile, a seguito del provvedimento di concessione, e' svincolata la residua quota prenotata. 7. L'eventuale diniego del piano di riequilibrio pluriennale da parte della competente sezione di controllo della Corte dei conti comporta anche il diniego della concessione dell'anticipazione sul fondo di rotazione richiesta e la restituzione dell'eventuale anticipazione concessa ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012. 8. Il provvedimento di ammissione o diniego al fondo di rotazione puo' essere impugnato entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 243-quater, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, innanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti che si pronunciano in unico grado. 9. L'anticipazione richiesta e' erogata, mediante operazione di giro fondi sulla contabilita' speciale, sotto conto infruttifero, intestata all'ente locale, in un'unica soluzione entro quindici giorni successivi al provvedimento di concessione. 10. L'anticipazione e' imputata contabilmente alle accensioni di prestiti (codice Siope 5311 «Mutui e prestiti da enti del settore pubblico»). Trattandosi di un finanziamento erogato dallo Stato non rileva ai fini dei limiti stabiliti dall'art. 204 del decreto legislativo, n. 267 del 2000.