Art. 4 
 
 
                    Modalita' per la concessione 
 
  1. Nella deliberazione di ricorso alla  procedura  di  riequilibrio
finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis, comma 1, del decreto
legislativo n. 267 del 2000,  l'ente  dichiara  di  volersi  avvalere
della facolta' di accedere al fondo  di  rotazione  e  provvede  alla
presentazione della  relativa  domanda  corredata  da  documentazione
idonea  a  dimostrare  gli  effetti  e  l'entita'  delle  misure   di
riequilibrio della parte corrente  del  bilancio  indicate  nell'art.
243-bis, comma 9 del decreto legislativo n. 267 del 2000. 
  2. Il Ministero dell'interno, entro  il  termine  di  dieci  giorni
dalla data di ricezione della deliberazione di cui all'art.  243-bis,
comma 2, e della domanda di accesso al fondo di  rotazione,  comunica
all'ente locale la quota massima attribuibile, calcolata  sulla  base
dei parametri di cui al presente decreto, nei  limiti  delle  risorse
effettivamente disponibili  e  riservandosi  la  conferma  definitiva
dell'importo all'esito della relativa istruttoria,  con  i  piani  di
riparto di cui all'art. 1, comma 2. 
  3. La predetta comunicazione costituisce prenotazione  dell'importo
massimo assegnabile all'ente sulla disponibilita'  annua  del  Fondo,
limitandone per pari importo la relativa consistenza. 
  4. La richiesta dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione,
nei limiti dell'importo massimo attribuibile comunicato, e' inoltrata
dall'ente locale al Ministero dell'interno  -  Dipartimento  per  gli
affari interni e territoriali - all'atto della trasmissione del piano
di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis,  del
decreto legislativo n. 267 del 2000. 
  5. La concessione  dell'anticipazione  e'  disposta  dal  Ministero
dell'interno,  previa  approvazione   del   piano   di   riequilibrio
finanziario pluriennale da parte della competente  Sezione  regionale
della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 243-quater,  comma  3,  del
decreto legislativo n. 267 del 2000, entro  il  termine  di  quindici
giorni dall'adozione del piano di riparto. 
  6. Nel caso  in  cui  l'importo  dell'anticipazione  effettivamente
richiesto sia inferiore rispetto all'importo massimo  assegnabile,  a
seguito del provvedimento di concessione, e'  svincolata  la  residua
quota prenotata. 
  7. L'eventuale diniego del piano  di  riequilibrio  pluriennale  da
parte della competente sezione di controllo  della  Corte  dei  conti
comporta anche il diniego della  concessione  dell'anticipazione  sul
fondo  di  rotazione  richiesta  e  la  restituzione   dell'eventuale
anticipazione concessa ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n.  174
del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012. 
  8. Il provvedimento di ammissione o diniego al fondo  di  rotazione
puo' essere impugnato entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 243-quater,
comma 5, del decreto  legislativo  n.  267  del  2000,  innanzi  alle
sezioni riunite della Corte dei conti che  si  pronunciano  in  unico
grado. 
  9. L'anticipazione richiesta e'  erogata,  mediante  operazione  di
giro fondi sulla contabilita'  speciale,  sotto  conto  infruttifero,
intestata all'ente  locale,  in  un'unica  soluzione  entro  quindici
giorni successivi al provvedimento di concessione. 
  10. L'anticipazione e' imputata contabilmente  alle  accensioni  di
prestiti (codice Siope 5311 «Mutui e prestiti  da  enti  del  settore
pubblico»). Trattandosi di un finanziamento erogato dallo  Stato  non
rileva ai  fini  dei  limiti  stabiliti  dall'art.  204  del  decreto
legislativo, n. 267 del 2000.