Art. 5 
 
 
          Modalita' per la restituzione dell'anticipazione 
 
  1. Le anticipazioni ricevute dal Fondo di rotazione  devono  essere
restituite dall'ente  locale  nel  periodo  massimo  di  dieci  anni,
decorrenti  dall'anno  successivo  a  quello  in  cui  viene  erogata
l'anticipazione, con  rate  semestrali  di  pari  importo,  entro  il
termine del 30 aprile e del 30 ottobre di ciascun anno. 
  2. La durata effettiva del  periodo  di  restituzione  e  l'importo
delle rate semestrali della stessa devono essere previsti  nel  piano
di riequilibrio finanziario  pluriennale  di  cui  all'art.  243-bis,
comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. 
  3.  La  restituzione  dell'anticipazione  e'  effettuata   mediante
operazione  di  giro  fondi  sulla  apposita  contabilita'   speciale
intestata al Ministero dell'interno,  con  rate  semestrali  di  pari
importo. 
  4. In caso di mancata restituzione delle rate  semestrali  entro  i
termini previsti, una  pari  somma  e'  recuperata  dalle  risorse  a
qualunque titolo dovute  dal  Ministero  dell'interno,  con  relativo
versamento sulla predetta contabilita' speciale. 
  5. La restituzione dell'anticipazione e' imputata contabilmente tra
i rimborsi di prestiti (codice Siope 3311 «Rimborso mutui e  prestiti
ad enti del settore pubblico»).