Art. 5 Modalita' per la restituzione dell'anticipazione 1. Le anticipazioni ricevute dal Fondo di rotazione devono essere restituite dall'ente locale nel periodo massimo di dieci anni, decorrenti dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione, con rate semestrali di pari importo, entro il termine del 30 aprile e del 30 ottobre di ciascun anno. 2. La durata effettiva del periodo di restituzione e l'importo delle rate semestrali della stessa devono essere previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. 3. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata mediante operazione di giro fondi sulla apposita contabilita' speciale intestata al Ministero dell'interno, con rate semestrali di pari importo. 4. In caso di mancata restituzione delle rate semestrali entro i termini previsti, una pari somma e' recuperata dalle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilita' speciale. 5. La restituzione dell'anticipazione e' imputata contabilmente tra i rimborsi di prestiti (codice Siope 3311 «Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico»).