Art. 7 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Entro 30 giorni dall'avvenuto riparto di cui all'art.  1,  comma
2, il Ministero dell'interno informa la  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie  locali  circa  le  richieste  pervenute  e   gli   importi
corrisposti. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 11 gennaio 2013 
 
                                            Il Ministro dell'interno: 
                                                  Cancellieri         
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Grilli