Art. 7 Disposizioni finali 1. Entro 30 giorni dall'avvenuto riparto di cui all'art. 1, comma 2, il Ministero dell'interno informa la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali circa le richieste pervenute e gli importi corrisposti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 gennaio 2013 Il Ministro dell'interno: Cancellieri Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli