Art. 11 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  I gestori del contante inviano al Ministero dell'Economia  e  delle
Finanze/Dipartimento del Tesoro i dati e le informazioni - ai sensi e
con le modalita' di cui all'art. 3 - attraverso il sistema  SIRFE,  a
partire dal novantesimo giorno  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del presente decreto.