Art. 11 Disposizioni transitorie e finali I gestori del contante inviano al Ministero dell'Economia e delle Finanze/Dipartimento del Tesoro i dati e le informazioni - ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 3 - attraverso il sistema SIRFE, a partire dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.