Art. 2 Soggetti obbligati alla compilazione ed invio dei verbali di ritiro delle banconote e delle monete in euro I gestori del contante, obbligati al ritiro dalla circolazione di banconote e monete sospette di falsita', che provvedono alla compilazione dei relativi verbali tramite il sistema SIRFE sono: a) le banche; b) nei limiti della prestazione di servizi di pagamento che coinvolgano l'uso del contante, Poste Italiane S.p.a., gli istituti di moneta elettronica di cui all'art. 1, comma 2, lett. h-bis del decreto legislativo n. 385/1993, gli istituti di pagamento di cui all'art. 1, comma 2, lett. h-sexies del decreto legislativo n. 385/1993 e gli altri prestatori di servizi di pagamento ai sensi dell'art. 114-sexies del decreto legislativo n. 385/1993; c) altri operatori economici che partecipano alla gestione e distribuzione delle banconote al pubblico, compresi: i soggetti (cc.dd. societa' di servizi) che svolgono professionalmente l'attivita' di contazione, di verifica dell'autenticita' e dell'idoneita' delle banconote, inclusi quelli autorizzati alle attivita' di trasporto e di custodia del contante ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 231/2007; i soggetti che esercitano professionalmente l'attivita' di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta; altri soggetti, quali i commercianti e i casino', che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici, nei limiti di tale attivita'; d) le filiali italiane di soggetti esteri rientranti nelle categorie di operatori indicate nei precedenti alinea.