Art. 2 
 
 
Soggetti obbligati alla compilazione ed invio dei verbali  di  ritiro
               delle banconote e delle monete in euro 
 
  I gestori del contante, obbligati al ritiro dalla  circolazione  di
banconote  e  monete  sospette  di  falsita',  che  provvedono   alla
compilazione dei relativi verbali tramite il sistema SIRFE sono: 
    a) le banche; 
    b) nei limiti della  prestazione  di  servizi  di  pagamento  che
coinvolgano l'uso del contante, Poste Italiane S.p.a.,  gli  istituti
di moneta elettronica di cui all'art. 1, comma  2,  lett.  h-bis  del
decreto legislativo n. 385/1993, gli istituti  di  pagamento  di  cui
all'art. 1, comma  2,  lett.  h-sexies  del  decreto  legislativo  n.
385/1993 e gli altri prestatori di  servizi  di  pagamento  ai  sensi
dell'art. 114-sexies del decreto legislativo n. 385/1993; 
    c) altri operatori economici  che  partecipano  alla  gestione  e
distribuzione delle banconote al pubblico, compresi: 
      i  soggetti  (cc.dd.  societa'   di   servizi)   che   svolgono
professionalmente   l'attivita'   di    contazione,    di    verifica
dell'autenticita' e dell'idoneita' delle  banconote,  inclusi  quelli
autorizzati alle attivita' di trasporto e di custodia del contante ai
sensi dell'art. 14, comma 1, lett.  b)  del  decreto  legislativo  n.
231/2007; 
      i soggetti  che  esercitano  professionalmente  l'attivita'  di
cambiavalute, consistente nella negoziazione a  pronti  di  mezzi  di
pagamento in valuta; 
      altri  soggetti,  quali  i  commercianti  e  i   casino',   che
partecipano a titolo accessorio  alla  gestione  e  distribuzione  al
pubblico di banconote mediante distributori automatici, nei limiti di
tale attivita'; 
    d) le  filiali  italiane  di  soggetti  esteri  rientranti  nelle
categorie di operatori indicate nei precedenti alinea.