Art. 3 
 
 
Modalita' di trasmissione dei verbali di  ritiro  delle  banconote  e
                        delle monete in euro 
 
  I gestori del contante, di cui al precedente articolo,  trasmettono
al Ministero dell'Economia e Finanze i dati e le informazioni di  cui
al successivo art.  5,  esclusivamente  per  via  telematica  per  il
tramite del sistema SIRFE.