Art. 5 Alimentazione del sistema SIRFE 1. I gestori del contante, all'atto della rilevazione della banconota o moneta sospetta di falsita', e comunque non oltre il primo giorno lavorativo successivo, inseriscono nel sistema SIRFE i dati e le informazioni, secondo la nomenclatura indicata nella maschera di inserimento presente nel sistema, di seguito indicata: a) Dati identificativi del gestore del contante: protocollo interno (eventuale) (numero di protocollo interno del gestore del contante); data verbale (data di acquisizione nel sistema Sirfe del verbale di sospetta falsita'); codice ABI (codice identificativo della sede centrale del gestore del contante - Istituti bancari, Poste Italiane S.p.a.); codice CAB (codice identificativo dell'ufficio del gestore del contante - Istituti bancari, Poste Italiane S.p.a.); codice frazionario (eventuale) (codice frazionario degli sportelli di Poste Italiane S.p.a.); codice ente (codice identificativo delle sedi centrali dei gestori del contante privi di codice ABI); codice ufficio (codice identificativo degli uffici dei gestori del contante privi di codice CAB); ente verbalizzante (denominazione per esteso dell'ufficio del gestore del contante che provvede all'invio della segnalazione); indirizzo (indirizzo dell'ufficio del gestore del contante che provvede all'invio della segnalazione); provincia (provincia dell'ufficio del gestore del contante che provvede all'invio della segnalazione); comune (comune dell'ufficio del gestore del contante che provvede all'invio della segnalazione); telefono (numero di telefono dell'ufficio del gestore del contante che provvede all'invio della segnalazione); fax (numero di fax dell'ufficio del gestore del contante che provvede all'invio della segnalazione); data di individuazione della banconota/moneta sospetta di falsita'. b) Dati identificativi delle banconote/monete ritirate: Taglio; Serie (solo per le banconote); Nazione emittente (solo per le monete); 1° combinazione alfanumerica (solo per le banconote); 2° combinazione alfanumerica (solo per le banconote); Plate number (solo per le banconote); Numero di pezzi; Note; c) Persona che ha presentato la banconota/moneta: Cognome; Nome; Data di nascita; Luogo di nascita; Luogo di residenza; Indirizzo; Cap; Telefono. Il sistema fornisce esplicita conferma ai soggetti obbligati accreditati in ordine all'avvenuta corretta comunicazione dei dati e delle informazioni, mediante apposita schermata di notifica. Al fine di migliorare le funzionalita' e la gestione del SIRFE, il sistema puo' essere alimentato da altri dati o informazioni a carattere tecnico, con esclusione di qualsiasi altro dato personale. 2. I gestori del contante sono responsabili dell'esattezza e della completezza dei dati che alimentano il sistema SIRFE. 3. L'UCAMP provvede - anche attraverso modalita' informatiche - all'inserimento nel sistema SIRFE dell'esito delle perizie effettuate e comunicate dalla Banca d'Italia e dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sulle banconote e monete sospette di falsita', in ordine alla conferma ed alla tipologia della falsificazione. 4. L'UCAMP provvede inoltre all'inserimento nel sistema SIRFE delle segnalazioni inviate secondo le modalita' ed i termini di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 26 settembre 2002 riguardanti le banconote e le monete in euro sospette di falsita' ritirate o sequestrate da parte delle Forze di polizia.