Art. 5 
 
 
                   Alimentazione del sistema SIRFE 
 
  1.  I  gestori  del  contante,  all'atto  della  rilevazione  della
banconota o moneta sospetta di falsita',  e  comunque  non  oltre  il
primo giorno lavorativo successivo, inseriscono nel sistema  SIRFE  i
dati e  le  informazioni,  secondo  la  nomenclatura  indicata  nella
maschera di inserimento presente nel sistema, di seguito indicata: 
    a) Dati identificativi del gestore del contante: 
      protocollo interno (eventuale) (numero  di  protocollo  interno
del gestore del contante); 
      data verbale  (data  di  acquisizione  nel  sistema  Sirfe  del
verbale di sospetta falsita'); 
      codice ABI  (codice  identificativo  della  sede  centrale  del
gestore del contante - Istituti bancari, Poste Italiane S.p.a.); 
      codice CAB (codice identificativo dell'ufficio del gestore  del
contante - Istituti bancari, Poste Italiane S.p.a.); 
      codice  frazionario  (eventuale)  (codice   frazionario   degli
sportelli di Poste Italiane S.p.a.); 
      codice ente (codice  identificativo  delle  sedi  centrali  dei
gestori del contante privi di codice ABI); 
      codice ufficio (codice identificativo degli uffici dei  gestori
del contante privi di codice CAB); 
      ente verbalizzante (denominazione per esteso  dell'ufficio  del
gestore del contante che provvede all'invio della segnalazione); 
      indirizzo (indirizzo dell'ufficio del gestore del contante  che
provvede all'invio della segnalazione); 
      provincia (provincia dell'ufficio del gestore del contante  che
provvede all'invio della segnalazione); 
      comune  (comune  dell'ufficio  del  gestore  del  contante  che
provvede all'invio della segnalazione); 
      telefono (numero  di  telefono  dell'ufficio  del  gestore  del
contante che provvede all'invio della segnalazione); 
      fax (numero di fax dell'ufficio del gestore  del  contante  che
provvede all'invio della segnalazione); 
      data  di  individuazione  della  banconota/moneta  sospetta  di
falsita'. 
    b) Dati identificativi delle banconote/monete ritirate: 
      Taglio; 
      Serie (solo per le banconote); 
      Nazione emittente (solo per le monete); 
      1° combinazione alfanumerica (solo per le banconote); 
      2° combinazione alfanumerica (solo per le banconote); 
      Plate number (solo per le banconote); 
      Numero di pezzi; 
      Note; 
    c) Persona che ha presentato la banconota/moneta: 
      Cognome; 
      Nome; 
      Data di nascita; 
      Luogo di nascita; 
      Luogo di residenza; 
      Indirizzo; 
      Cap; 
      Telefono. 
  Il  sistema  fornisce  esplicita  conferma  ai  soggetti  obbligati
accreditati in ordine all'avvenuta corretta comunicazione dei dati  e
delle informazioni, mediante apposita schermata di notifica. 
  Al fine di migliorare le funzionalita' e la gestione del SIRFE,  il
sistema puo'  essere  alimentato  da  altri  dati  o  informazioni  a
carattere tecnico, con esclusione di qualsiasi altro dato personale. 
  2. I gestori del contante sono responsabili dell'esattezza e  della
completezza dei dati che alimentano il sistema SIRFE. 
  3. L'UCAMP provvede - anche  attraverso  modalita'  informatiche  -
all'inserimento nel sistema SIRFE dell'esito delle perizie effettuate
e comunicate dalla Banca d'Italia e dall'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato sulle banconote e monete sospette di falsita', in  ordine
alla conferma ed alla tipologia della falsificazione. 
  4. L'UCAMP provvede inoltre all'inserimento nel sistema SIRFE delle
segnalazioni inviate secondo le modalita' ed  i  termini  di  cui  al
decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di  concerto  con
il Ministero  dell'Interno  del  26  settembre  2002  riguardanti  le
banconote e le  monete  in  euro  sospette  di  falsita'  ritirate  o
sequestrate da parte delle Forze di polizia.