Art. 8 Consultazione dei dati Ogni gestore del contante puo' consultare esclusivamente i dati di cui all'art. 5 inviati dal medesimo gestore, nonche' quelli comunicati da altri soggetti obbligati legati allo stesso in funzione di rapporti contrattuali inerenti alla gestione o manipolazione del contante per suo conto. La consultazione non richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'UCAMP.