Art. 8 
 
 
                       Consultazione dei dati 
 
  Ogni gestore del contante puo' consultare esclusivamente i dati  di
cui  all'art.  5  inviati  dal  medesimo  gestore,   nonche'   quelli
comunicati da altri soggetti obbligati legati allo stesso in funzione
di rapporti contrattuali inerenti alla gestione o  manipolazione  del
contante per suo conto. La consultazione non richiede  la  preventiva
autorizzazione da parte dell'UCAMP.