Art. 4 
 
 
                         Risorse disponibili 
 
  1. Per l'erogazione dei contributi di cui al precedente art. 3,  si
provvede nel limite delle risorse del Fondo istituito, ai sensi dell'
art. 17-undecies del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83  «Misure
urgenti per la crescita  del  Paese»  convertito,  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nello stato  di  previsione  della
spesa del Ministero dello sviluppo economico.