Art. 2 
 
  Il consiglio provinciale e la giunta rimangono in carica sino  alla
data prevista a termini di legge. Le  funzioni  del  presidente  sono
svolte dal vicepresidente; 
  Il   presente   decreto,    unitamente    all'allegata    relazione
dell'Assessore degli Enti Locali,  Finanze  ed  Urbanistica,  saranno
pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione  e  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. 
    Cagliari, 1° febbraio 2013 
 
                                           Il Presidente: Cappellacci