Art. 2 Il consiglio provinciale e la giunta rimangono in carica sino alla data prevista a termini di legge. Le funzioni del presidente sono svolte dal vicepresidente; Il presente decreto, unitamente all'allegata relazione dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Cagliari, 1° febbraio 2013 Il Presidente: Cappellacci