(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
 
                            Etichettatura 
 
    Il Pecorino Crotonese DOP e' commercializzato intero e porzionato
nel rispetto della normativa vigente. 
    L'etichetta posta sulle forme di formaggio  «Pecorino  Crotonese»
reca oltre alle informazioni di cui ai requisiti di legge le seguenti
ulteriori indicazioni: 
      il logotipo del  Pecorino  Crotonese,  seguito  dalla  menzione
Denominazione  di  Origine  Protetta  o  dall'acronimo   D.O.P.   con
l'indicazione del regolamento comunitario e/o il logo comunitario; 
      la ragione sociale e  l'indirizzo  dell'azienda  produttrice  o
confezionatrice. 
    I caratteri con cui e' indicata la dicitura  «Pecorino  Crotonese
DOP o le altre diciture previste dal  presente  disciplinare,  devono
essere raggruppati nel medesimo campo visivo  e  presentati  in  modo
chiaro,  leggibile  ed  indelebile  e  sufficientemente   grandi   da
risaltare sullo sfondo sul quale  sono  riprodotte,  cosi'  da  poter
essere distinte nettamente dal complesso delle altre indicazioni  e/o
disegni. Possono essere inseriti in etichetti i marchi aziendali  dei
trasformatori  e  commercianti  ma,  con  caratteri   di   dimensioni
inferiori rispetto al logotipo della DOP. 
    Possono  altresi'  figurare  in   etichetta   altre   indicazioni
facoltative a garanzia del consumatore e/o informazioni di  carattere
nutrizionale oltre all'uso  di  ragioni  sociali  e  marchi  privati,
purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da  trarre
in  inganno  l'acquirente.  Per  il  prodotto  destinato  ai  mercati
internazionali puo' essere utilizzata la menzione  «Denominazione  di
Origine Protetta» e il logo comunitario nella  lingua  del  paese  di
destinazione.