Art. 12 Relazioni periodiche sullo stato delle azioni e dei recuperi 1. In relazione alle richieste di liquidazione, ivi incluse quelle riferite a garanzie gia' concesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti richiedenti, entro il 30 giugno di ciascun anno, inviano al Gestore, pena l'inefficacia della garanzia, una relazione sullo stato delle azioni e dei recuperi riferita all'anno precedente e una valutazione sulle probabilita' di recupero del credito, condotta anche sulla base delle previsioni degli organi delle procedure concorsuali circa eventuali riparti dei crediti ammessi.