IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                   IL MINISTRO PER LA COOPERAZIONE 
                   INTERNAZIONALE E L'INTEGRAZIONE 
 
  Visto il decreto-legge del 22 giugno 2012  n.  83  recante  "Misure
urgenti per la crescita  del  paese",  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed in particolare  l'art.  58,  che
prevede l'istituzione di un fondo presso AGEA, alimentato da  risorse
pubbliche e private, mediante erogazioni liberali e donazioni; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio del  22  ottobre
2007 e successive modifiche; 
  Visto l'art. 13 del decreto legislativo del  4  dicembre  1997,  n.
460, relativo alle erogazioni liberali; 
  Visto l'art. 14 del  decreto-  legge  del  14  marzo  2005,  n.  35
convertito con modificazioni dalla legge 12 maggio 2005, n. 80, avuto
riguardo alle erogazioni liberali in denaro o in natura; 
  Visto l'art. 10, comma 1, n. 12 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
  Vista la legge del 25 giugno 2003 n. 155 recante "disciplina  della
distribuzione  dei  prodotti  alimentari  a  fine   di   solidarieta'
sociale"; 
  Considerato che in Italia una significativa percentuale di  persone
vivono in condizioni di poverta' e non riescono ad avere accesso beni
e servizi essenziali; 
  Considerato che e' un  dovere  etico  e  morale  delle  istituzioni
quello di incoraggiare, facilitare e  sostenere  la  riduzione  degli
sprechi e il recupero delle derrate alimentari; 
  Ravvisata  l'urgenza  di  sostenere  i  piu'  deboli   e-bisognosi,
contrastare la poverta' ed il disagio sociale,  anche  attraverso  il
recupero e la distribuzione di derrate alimentari; 
  Considerato  che  sul  territorio  nazionale   operano   da   tempo
Organizzazioni caritatevoli che distribuiscono ai  soggetti-bisognosi
derrate alimentari recuperate, donate dagli operatori  della  filiera
agroalimentare e provenienti da programmi comunitari, contribuendo in
maniera significativa al sostentamento delle persone indigenti; 
  Considerato che grazie al coinvolgimento e  alla  sensibilizzazione
degli operatori della filiera agroalimentare,  si  ritiene  possibile
incrementare la disponibilita' di derrate alimentari  da  distribuire
agli indigenti attraverso le Organizzazioni caritatevoli; 
  Ritenuto necessario rafforzare le azioni  e  gli  interventi  volti
alla  donazione,  al  recupero  e  alla  distribuzione   di   derrate
alimentari agli indigenti; 
  Considerata la necessita' di definire modalita' e strumenti per  la
corretta e tempestiva applicazione dell'art. 58, comma 2, del decreto
legge del 22 giugno 2012, n. 83, che  prevede  che  con  Decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro per la cooperazione internazionale  e  l'integrazione
venga adottato annualmente un programma per  la  distribuzione  delle
derrate alimentari alle persone indigenti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente decreto si intende per: 
    1. Fondo: il "Fondo per la distribuzione  di  derrate  alimentari
alle persone indigenti", di cui al comma 1 dell'art. 58, del  decreto
legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge
7 agosto 2012, n. 134; 
    2. Derrate  alimentari:  le  derrate  alimentari  destinate  agli
indigenti per il tramite delle Organizzazioni caritatevoli; 
    3. Erogazioni  liberali:  le  donazioni  ovvero  le  liberalita',
comunque denominate, in denaro e in natura, incluse quelle aventi  ad
oggetto derrate alimentari ed erogazioni gratuite di servizi; 
    4.   Organizzazioni   caritatevoli:   soggetti   (singoli,   enti
caritatevoli o raggruppamenti di Enti  caritatevoli)  riconosciuti  e
iscritti all'Albo dell'Agenzia per le  erogazioni  in  agricoltura  -
AGEA,  per  l'applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  1234/07   del
Consiglio del 22 ottobre 2007; 
    5. Operatori della filiera agroalimentare: i  soggetti  economici
che  operano  nella  produzione,  trasformazione,   distribuzione   e
commercializzazione dei prodotti alimentari; 
    6. Donatore:  chiunque  effettui  donazioni,  legati,  erogazioni
liberali; 
    7. Tavolo: il Tavolo permanente di coordinamento di cui  all'art.
7 del presente decreto; 
    8. Sistema informativo: il sistema informativo di cui all'art.  8
del presente decreto.