IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E L'INTEGRAZIONE Visto il decreto-legge del 22 giugno 2012 n. 83 recante "Misure urgenti per la crescita del paese", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed in particolare l'art. 58, che prevede l'istituzione di un fondo presso AGEA, alimentato da risorse pubbliche e private, mediante erogazioni liberali e donazioni; Visto il Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche; Visto l'art. 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460, relativo alle erogazioni liberali; Visto l'art. 14 del decreto- legge del 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 12 maggio 2005, n. 80, avuto riguardo alle erogazioni liberali in denaro o in natura; Visto l'art. 10, comma 1, n. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; Vista la legge del 25 giugno 2003 n. 155 recante "disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fine di solidarieta' sociale"; Considerato che in Italia una significativa percentuale di persone vivono in condizioni di poverta' e non riescono ad avere accesso beni e servizi essenziali; Considerato che e' un dovere etico e morale delle istituzioni quello di incoraggiare, facilitare e sostenere la riduzione degli sprechi e il recupero delle derrate alimentari; Ravvisata l'urgenza di sostenere i piu' deboli e-bisognosi, contrastare la poverta' ed il disagio sociale, anche attraverso il recupero e la distribuzione di derrate alimentari; Considerato che sul territorio nazionale operano da tempo Organizzazioni caritatevoli che distribuiscono ai soggetti-bisognosi derrate alimentari recuperate, donate dagli operatori della filiera agroalimentare e provenienti da programmi comunitari, contribuendo in maniera significativa al sostentamento delle persone indigenti; Considerato che grazie al coinvolgimento e alla sensibilizzazione degli operatori della filiera agroalimentare, si ritiene possibile incrementare la disponibilita' di derrate alimentari da distribuire agli indigenti attraverso le Organizzazioni caritatevoli; Ritenuto necessario rafforzare le azioni e gli interventi volti alla donazione, al recupero e alla distribuzione di derrate alimentari agli indigenti; Considerata la necessita' di definire modalita' e strumenti per la corretta e tempestiva applicazione dell'art. 58, comma 2, del decreto legge del 22 giugno 2012, n. 83, che prevede che con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione venga adottato annualmente un programma per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti; Decreta: Art. 1 Definizioni Ai fini del presente decreto si intende per: 1. Fondo: il "Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti", di cui al comma 1 dell'art. 58, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 2. Derrate alimentari: le derrate alimentari destinate agli indigenti per il tramite delle Organizzazioni caritatevoli; 3. Erogazioni liberali: le donazioni ovvero le liberalita', comunque denominate, in denaro e in natura, incluse quelle aventi ad oggetto derrate alimentari ed erogazioni gratuite di servizi; 4. Organizzazioni caritatevoli: soggetti (singoli, enti caritatevoli o raggruppamenti di Enti caritatevoli) riconosciuti e iscritti all'Albo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio del 22 ottobre 2007; 5. Operatori della filiera agroalimentare: i soggetti economici che operano nella produzione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti alimentari; 6. Donatore: chiunque effettui donazioni, legati, erogazioni liberali; 7. Tavolo: il Tavolo permanente di coordinamento di cui all'art. 7 del presente decreto; 8. Sistema informativo: il sistema informativo di cui all'art. 8 del presente decreto.