Art. 2 
 
 
                 Ambito di applicazione e finalita' 
 
  1. Il presente decreto ha lo scopo  di  potenziare  il  sistema  di
aiuti  alimentari  a  favore  delle  persone  indigenti  in   Italia,
incrementando i volumi e le tipologie di derrate alimentari gia' oggi
rese disponibili per il tramite  delle  Organizzazioni  caritatevoli,
senza interferire nei rapporti diretti, esistenti  e  futuri,  tra  i
donatori e tutte  le  Organizzazioni  caritatevoli  relativamente  al
recupero  ed  alla  distribuzione  delle  derrate   alimentari   agli
indigenti. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1: 
    a) vengono definite le modalita' per la gestione del  "Fondo  per
la distribuzione di derrate alimentari alle  persone  indigenti",  di
cui all'art. 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83; 
    b) vengono individuati indirizzi  e  strumenti  per  favorire  ed
incrementare il recupero delle derrate  alimentari  e  la  successiva
distribuzione agli indigenti, di cui al comma 3,  dell'art.  58,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83; 
    c) viene istituito presso il Ministero delle  politiche  agricole
alimentari e forestali un  Tavolo  permanente  di  coordinamento  tra
Istituzioni, Organizzazioni caritatevoli e  operatori  della  filiera
agroalimentare; 
    d) viene  istituito  un  sistema  informativo  a  supporto  delle
finalita' del presente decreto; 
    e) viene istituito un sistema di riconoscimento  per  i  soggetti
donatori.