Art. 2 Ambito di applicazione e finalita' 1. Il presente decreto ha lo scopo di potenziare il sistema di aiuti alimentari a favore delle persone indigenti in Italia, incrementando i volumi e le tipologie di derrate alimentari gia' oggi rese disponibili per il tramite delle Organizzazioni caritatevoli, senza interferire nei rapporti diretti, esistenti e futuri, tra i donatori e tutte le Organizzazioni caritatevoli relativamente al recupero ed alla distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti. 2. Per le finalita' di cui al comma 1: a) vengono definite le modalita' per la gestione del "Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti", di cui all'art. 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83; b) vengono individuati indirizzi e strumenti per favorire ed incrementare il recupero delle derrate alimentari e la successiva distribuzione agli indigenti, di cui al comma 3, dell'art. 58, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83; c) viene istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Tavolo permanente di coordinamento tra Istituzioni, Organizzazioni caritatevoli e operatori della filiera agroalimentare; d) viene istituito un sistema informativo a supporto delle finalita' del presente decreto; e) viene istituito un sistema di riconoscimento per i soggetti donatori.