Art. 5 
 
 
          Erogazioni liberali di beni strumentali e servizi 
 
  1. Chiunque puo' donare beni strumentali e servizi, funzionali alle
esigenze del programma di distribuzione delle derrate alimentari agli
indigenti ed alle finalita' del  presente  Decreto,  fatte  salve  le
disposizioni dell'art. 774 C.C. e seguenti. 
  2. I beni ed i servizi di cui al  precedente  comma  sono  messi  a
disposizione delle Organizzazioni caritatevoli dai donatori,  secondo
criteri e modalita' stabilite da AGEA, sulla base  delle  indicazioni
fornite dal Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
dopo aver sentito il Tavolo. 
  3. Le Erogazioni  liberali  di  beni  strumentali  e  servizi  sono
finalizzate, in via non esclusiva, a: 
    a) confezionamento e/o conservazione di derrate alimentari; 
    b) trasporto delle derrate alimentari; 
    c) trasformazione di materie prime per la produzione  di  derrate
alimentari; 
    d) preparazione di pasti pronti destinati agli indigenti; 
    e) promozione e divulgazione delle azioni  realizzate  in  favore
degli indigenti, di cui al presente decreto.