Art. 5 Erogazioni liberali di beni strumentali e servizi 1. Chiunque puo' donare beni strumentali e servizi, funzionali alle esigenze del programma di distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti ed alle finalita' del presente Decreto, fatte salve le disposizioni dell'art. 774 C.C. e seguenti. 2. I beni ed i servizi di cui al precedente comma sono messi a disposizione delle Organizzazioni caritatevoli dai donatori, secondo criteri e modalita' stabilite da AGEA, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dopo aver sentito il Tavolo. 3. Le Erogazioni liberali di beni strumentali e servizi sono finalizzate, in via non esclusiva, a: a) confezionamento e/o conservazione di derrate alimentari; b) trasporto delle derrate alimentari; c) trasformazione di materie prime per la produzione di derrate alimentari; d) preparazione di pasti pronti destinati agli indigenti; e) promozione e divulgazione delle azioni realizzate in favore degli indigenti, di cui al presente decreto.