Art. 6 
 
 
                 Programma annuale di distribuzione 
 
  1. Il Programma annuale di distribuzione,  previsto  dall'art.  58,
comma 2, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  e'  predisposto  da
AGEA, tenendo conto delle disponibilita'  del  Fondo,  delle  derrate
alimentari e dei beni strumentali e servizi di cui agli articoli 3, 4
e 5 del presente decreto, sulla base delle  indicazioni  fornite  dal
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,  dopo  aver
sentito il Tavolo ed  in  considerazione  delle  necessita'  espresse
dalle Organizzazioni caritatevoli. 
  2. Il Programma annuale di distribuzione e'  adottato  con  decreto
del Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di
concerto  con  il  Ministro  per  la  cooperazione  internazionale  e
l'integrazione.