Art. 6 Programma annuale di distribuzione 1. Il Programma annuale di distribuzione, previsto dall'art. 58, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' predisposto da AGEA, tenendo conto delle disponibilita' del Fondo, delle derrate alimentari e dei beni strumentali e servizi di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dopo aver sentito il Tavolo ed in considerazione delle necessita' espresse dalle Organizzazioni caritatevoli. 2. Il Programma annuale di distribuzione e' adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione.