LA BANCA D'ITALIA 
 
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria  2005,  e  in  particolare
l'art. 22; 
  Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure
di natura patrimoniale per  prevenire,  contrastare  e  reprimere  il
finanziamento del terrorismo internazionale e l'attivita'  dei  Paesi
che minacciano la pace e la sicurezza internazionale,  in  attuazione
della direttiva 2005/60/CE; 
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e  successive
modifiche  e  integrazioni,  recante   attuazione   della   direttiva
2005/60/CE  concernente   la   prevenzione   dell'uso   del   sistema
finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di   attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo, nonche' della  direttiva
2006/70/CE  che  ne  reca   misure   di   esecuzione   e   successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,  recante
attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali
dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le  direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE; 
  Visto, in particolare, l'art. 41, comma 2, lettera a),  del  citato
decreto  legislativo  n.  231  del  2007,  in  base  al   quale   con
provvedimento  della  Banca  d'Italia,  su  proposta  dell'Unita'  di
Informazione Finanziaria, sono emanati indicatori di anomalia al fine
di agevolare l'individuazione di operazioni  sospette  da  parte  dei
soggetti di cui  all'art.  13,  comma  1,  lettera  a)  dello  stesso
decreto; 
  Visto, in particolare, l'art. 18, comma 1, lettera g)  del  decreto
legislativo 19 settembre 2012, n. 169, recante modifiche all'art.  13
del decreto legislativo n. 231 del 2007; 
  Visto il provvedimento della CONSOB, recante disposizioni attuative
in materia di organizzazione, procedure e controlli interni  volti  a
prevenire l'utilizzo a fini di riciclaggio  e  di  finanziamento  del
terrorismo dei soggetti indicati all'art. 13, comma  1,  lettera  a),
del citato decreto legislativo n. 231 del  2007,  adottato  ai  sensi
dell'art. 7, comma 2, del medesimo decreto; 
  Tenuto conto che ai sensi dell'art. 41, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 231 del 2007  i  destinatari  "inviano  alla  UIF  una
segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o  hanno
motivi ragionevoli per sospettare che siano  in  corso  o  che  siano
state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento
del  terrorismo.  Il  sospetto  e'  desunto  dalle   caratteristiche,
entita', natura dell'operazione o da qualsivoglia  altra  circostanza
conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto  conto  anche
della capacita' economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e'
riferita, in  base  agli  elementi  a  disposizione  dei  segnalanti,
acquisiti nell'ambito dell'attivita'  svolta  ovvero  a  seguito  del
conferimento di un incarico"; 
  Su proposta della Unita' di Informazione Finanziaria; 
  Sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente provvedimento e nel relativo allegato si  intendono
per: 
    a. "finanziamento del terrorismo": in conformita' con  l'art.  1,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 giugno 2007,  n.  109,
"qualsiasi attivita' diretta, con  qualsiasi  mezzo,  alla  raccolta,
alla provvista, all'intermediazione, al  deposito,  alla  custodia  o
all'erogazione di fondi o di risorse economiche,  in  qualunque  modo
realizzati, destinati a essere, in tutto o in  parte,  utilizzati  al
fine di compiere uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo o  in
ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o piu' delitti  con
finalita'  di  terrorismo  previsti  dal  codice   penale,   e   cio'
indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e  delle  risorse
economiche per la commissione dei delitti anzidetti"; 
    b. "Paesi o territori a rischio":  i  Paesi  o  i  territori  non
annoverati in quelli a regime antiriciclaggio equivalente di  cui  al
relativo decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  e,  in
ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali competenti (ad
es.  GAFI,  OCSE)  come  esposti  a  rischio  di  riciclaggio  o   di
finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio  di
informazioni anche in materia fiscale; 
    c. "riciclaggio": ai sensi dell'art.  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  "le  seguenti  azioni,  se
commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: 
      a) la  conversione  o  il  trasferimento  di  beni,  effettuati
essendo a conoscenza che essi provengono da un'attivita' criminosa  o
da una partecipazione a tale attivita', allo  scopo  di  occultare  o
dissimulare  l'origine  illecita  dei  beni  medesimi  o  di  aiutare
chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze
giuridiche delle proprie azioni; 
      b) l'occultamento  o  la  dissimulazione  della  reale  natura,
provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprieta' dei beni
o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che  tali
beni provengono da un'attivita' criminosa o da una  partecipazione  a
tale attivita'; 
      c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni  essendo
a  conoscenza,  al  momento  della  loro  ricezione,  che  tali  beni
provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione  a  tale
attivita'; 
      d) la partecipazione a uno  degli  atti  di  cui  alle  lettere
precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo  di
perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare  qualcuno  a
commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione"; 
    d.  "UIF":  l'Unita'  di  Informazione  Finanziaria,   cioe'   la
struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di
richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorita'
competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo.