Art. 3 Indicatori di anomalia 1. Al fine di agevolare la valutazione da parte dei destinatari sugli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo si forniscono in allegato al presente provvedimento indicatori di anomalia. 2. Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e intendono contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette. 3. L'elencazione degli indicatori di anomalia non e' esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalita' di svolgimento delle operazioni. 4. La mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o piu' indicatori di anomalia non e' motivo di per se' sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette. 5. L'assenza di indicatori previsti nell'allegato puo' non essere sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta. I destinatari valutano con la massima attenzione ulteriori comportamenti che, sebbene non descritti negli indicatori, configurino in concreto profili di sospetto. 6. Gli indicatori sono articolati di norma in sub-indici; i sub-indici costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso. I riferimenti, contenuti nell'indicatore, a circostanze oggettive (quali, ad esempio, la ripetitivita' dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio, l'eventuale giustificazione addotta o la coerenza con il profilo economico del cliente), seppure non specificamente richiamati, valgono anche con riferimento ai relativi sub-indici. 7. In presenza di comportamenti descritti negli indicatori, i destinatari, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, effettuano una valutazione complessiva sulla natura dell'operazione. 8. I destinatari si avvalgono degli indicatori nell'ambito della attivita' professionale svolta e in conformita' con gli obiettivi e i principi di revisione applicabili di volta in volta agli specifici incarichi. 9. Al fine di rilevare operazioni sospette i destinatari utilizzano altresi' gli schemi e modelli di anomalia emanati dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 231 del 2007, pubblicati sul sito internet www.bancaditalia.it/UIF.