Art. 3 
 
 
                       Indicatori di anomalia 
 
  1. Al fine di agevolare la valutazione  da  parte  dei  destinatari
sugli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo si forniscono in allegato  al  presente  provvedimento
indicatori di anomalia. 
  2. Gli indicatori di anomalia sono volti a  ridurre  i  margini  di
incertezza connessi con valutazioni soggettive  o  con  comportamenti
discrezionali e intendono contribuire al contenimento degli  oneri  e
al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione  di
operazioni sospette. 
  3. L'elencazione degli indicatori di  anomalia  non  e'  esaustiva,
anche in considerazione della continua evoluzione delle modalita'  di
svolgimento delle operazioni. 
  4. La mera ricorrenza di comportamenti  descritti  in  uno  o  piu'
indicatori di anomalia non e' motivo di per se'  sufficiente  per  la
segnalazione di operazioni sospette. 
  5. L'assenza di indicatori previsti nell'allegato puo'  non  essere
sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta. I  destinatari
valutano con  la  massima  attenzione  ulteriori  comportamenti  che,
sebbene non  descritti  negli  indicatori,  configurino  in  concreto
profili di sospetto. 
  6. Gli  indicatori  sono  articolati  di  norma  in  sub-indici;  i
sub-indici  costituiscono  un'esemplificazione   dell'indicatore   di
riferimento e devono  essere  valutati  congiuntamente  al  contenuto
dello stesso. I riferimenti, contenuti nell'indicatore, a circostanze
oggettive (quali, ad esempio, la ripetitivita' dei comportamenti o la
rilevanza economica dell'operazione)  ovvero  soggettive  (quali,  ad
esempio, l'eventuale giustificazione addotta o  la  coerenza  con  il
profilo  economico   del   cliente),   seppure   non   specificamente
richiamati, valgono anche con riferimento ai relativi sub-indici. 
  7. In presenza  di  comportamenti  descritti  negli  indicatori,  i
destinatari, sulla base di tutte le altre  informazioni  disponibili,
effettuano una valutazione complessiva sulla natura dell'operazione. 
  8. I destinatari si avvalgono degli  indicatori  nell'ambito  della
attivita' professionale svolta e in conformita' con gli obiettivi e i
principi di revisione applicabili di volta in  volta  agli  specifici
incarichi. 
  9. Al fine di rilevare operazioni sospette i destinatari utilizzano
altresi' gli schemi e modelli di anomalia emanati dalla UIF ai  sensi
dell'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n.  231  del
2007, pubblicati sul sito internet www.bancaditalia.it/UIF.