Art. 2 
 
  1. L'equipaggiamento indicato come «nuova  voce»  nella  colonna  1
dell'allegato A.1 al presente regolamento o trasferito  dall'allegato
A.2 all'allegato  A.1,  fabbricato  anteriormente  alla  data  del  5
ottobre 2012, puo' essere immesso sul mercato e sistemato a bordo  di
una nave nazionale o comunitaria entro i  due  anni  successivi  alla
data di cui sopra a condizione che sia stato prodotto in  conformita'
alle procedure di approvazione del tipo in vigore prima del 5 ottobre
2012. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 27 dicembre 2012 
 
                Il vice Ministro delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
                               Ciaccia 
 
 
              Il Ministro dell'ambiente e della tutela 
                      del territorio e del mare 
                                Clini 
 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                               Passera 
 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                             Cancellieri 
 

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2013 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 219