Art. 2 Misure di conservazione 1. Le misure di conservazione generali e sito-specifiche conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A del DPR 8 settembre 1997, n. 357, e delle specie di cui all'allegato B del medesimo DPR presenti nei siti, nonche' le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonche' la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al DPR 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di cui aI precedente articolo sono quelle individuate con la deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta (DGR) n. 3061 del 16 dicembre 2011 "Approvazione del documento tecnico concernente le misure di conservazione per i siti di importanza comunitaria della rete ecologica europea Natura 2000, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 8/2007 e del DM 17 ottobre 2007 e ai fini della designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)" e sono immediatamente operative. Lo stralcio della predetta deliberazione relativo alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. 2. Le misure di conservazione di cui al comma 1, per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale o regionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti. 3. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. 4. Le integrazioni di cui al comma 3, o le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono adottate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 5. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.