Art. 2 
 
 
                       Misure di conservazione 
 
  1. Le misure di conservazione generali e  sito-specifiche  conformi
alle  esigenze  ecologiche  dei  tipi  di  habitat  naturali  di  cui
all'allegato A del DPR 8 settembre 1997, n. 357, e  delle  specie  di
cui all'allegato B del medesimo DPR presenti  nei  siti,  nonche'  le
misure necessarie per evitare il degrado  degli  habitat  naturali  e
degli habitat di specie, nonche' la perturbazione  delle  specie  per
cui le zone sono designate, nella misura in  cui  tale  perturbazione
potrebbe avere conseguenze  significative  per  quanto  riguarda  gli
obiettivi di cui al DPR 8 settembre 1997, n. 357, relative  alle  ZSC
di  cui  aI  precedente  articolo  sono  quelle  individuate  con  la
deliberazione della Giunta regionale della  Valle  d'Aosta  (DGR)  n.
3061  del  16  dicembre  2011  "Approvazione  del  documento  tecnico
concernente le misure di  conservazione  per  i  siti  di  importanza
comunitaria della  rete  ecologica  europea  Natura  2000,  ai  sensi
dell'art. 4 della L.R. 8/2007 e del DM 17  ottobre  2007  e  ai  fini
della designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)" e sono
immediatamente operative. Lo stralcio  della  predetta  deliberazione
relativo  alle  misure  di  conservazione,  ed  eventuali  successive
modifiche ed integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione
del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa
alle ZSC designate. 
  2. Le misure di conservazione di cui al comma 1, per le ZSC  o  per
le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali  protette  di
rilievo nazionale o regionale, integrano le misure di salvaguardia  e
le previsioni normative definite dagli strumenti di  regolamentazione
e pianificazione esistenti. 
  3.  Le  misure  di  conservazione  di  cui  al  comma  1   potranno
all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei  mesi  dalla
data del presente decreto, prevedendo appropriati piani  di  gestione
specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e specifiche misure
regolamentari, amministrative o contrattuali. 
  4. Le integrazioni di cui al comma 3, o le eventuali modifiche alle
misure di conservazione che si rendessero necessarie  sulla  base  di
evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle  azioni
di monitoraggio, sono adottate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e
comunicate  entro   i   trenta   giorni   successivi   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  5. Alle ZSC di cui al presente decreto  si  applicano  altresi'  le
disposizioni di cui all'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.