IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 ed in particolare l'art. 1, comma 1 e l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico; Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazione dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3843 e, in particolare, l'art. 13 che, per l'attuazione del citato art. 11, nomina un'apposita Commissione, composta da 10 membri prescelti tra esperti in materia sismica, di cui uno con funzioni di Presidente, che, entro trenta giorni dalla nomina, definisce gli obiettivi ed i criteri per l'individuazione degli interventi per la prevenzione del rischio sismico; Visto il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 28 gennaio 2010, che ha costituito la predetta Commissione; Visto il documento recante gli obiettivi ed i criteri prodotto dalla predetta Commissione, che individua, come interventi di riduzione del rischio sismico finanziabili gli studi di microzonazione sismica, gli interventi di riduzione del rischio su opere pubbliche strategiche e rilevanti e gli interventi di riduzione del rischio su edifici privati; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», che, al comma 3 dell'art. 2, prevede l'obbligo di verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile, sia degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorita' per edifici ed opere situate nelle zone sismiche 1 e 2; Visto l'art. 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile provveda, tra l'altro, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, n. 3685, recante «Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003», con il quale, tra l'altro, sono state rispettivamente definite per quanto di competenza statale le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonche' le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 della Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto in particolare il punto 3 della suddetta direttiva, che stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei Centri funzionali per le finalita' di protezione civile e dei Centri di competenza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2012, recante la definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di competenza; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 14 gennaio 2008 emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del dipartimento della protezione civile, con il quale e' stato approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni; Visti gli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008; Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, per normativa di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano; Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2010; Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, con la quale e' stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualita' 2010 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012, con la quale e' stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualita' 2011 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico; Ritenuto necessario disciplinare la ripartizione e l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualita' 2012 ai sensi del predetto art. 11, al fine di proseguire tempestivamente le concrete iniziative di riduzione del rischio sismico avviate con la citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010; Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze; Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del 24 gennaio 2013; Dispone: Art. 1 1. La presente ordinanza disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dall'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, relativamente all'annualita' 2012. 2. Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 costituiscono parte integrante della presente ordinanza. 3. Aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione locale e complessiva degli interventi previsti nella presente ordinanza potranno essere specificati in appositi decreti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.