Art. 13 1. Per gli interventi di rafforzamento locale sugli edifici privati, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, si applicano gli articoli 9 ed 11. 2. Per gli interventi di miglioramento sismico sugli edifici privati, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), si applicano le disposizioni del comma 1 dell'art. 11. Per tale fattispecie, il progettista deve dimostrare che, a seguito dell'intervento, si raggiunge una soglia minima del rapporto capacita'/domanda pari al 60%, e comunque un aumento della stessa non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico. 3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.