Art. 15 
 
  1. I contributi concessi per la realizzazione degli  interventi  di
cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c) possono essere  revocati
dal Dipartimento della protezione civile, ove le somme attribuite  ai
sensi della presente ordinanza non vengano  impegnate  e/o  assegnate
entro dodici mesi dalla relativa attribuzione. A tal fine le  Regioni
comunicano  annualmente  al  Dipartimento  della  protezione   civile
l'avvenuto impegno o  l'utilizzazione  delle  risorse  stanziate  per
ciascuna annualita' con i relativi interventi  effettuati.  Le  somme
revocate possono essere utilizzate, solo per  l'annualita'  seguente,
per ulteriori interventi di cui alle medesime lettere a),  b)  e  c),
comma  1  dell'art.  2.  Le  eventuali  economie  che  si  rendessero
disponibili a  conclusione  delle  opere  previste  nel  piano  degli
interventi approvato, rimangono  a  disposizione  della  regione  per
l'annualita' successiva.