Art. 2 
 
  1.  La  somma  disponibile  per  l'anno  2012  e'  utilizzata   per
finanziare le seguenti azioni nei limiti d'importo previsti dall'art.
16: 
    a) indagini di microzonazione sismica; 
    b)  interventi  strutturali  di   rafforzamento   locale   o   di
miglioramento   sismico,   o,   eventualmente,   di   demolizione   e
ricostruzione, degli edifici di interesse strategico  e  delle  opere
infrastrutturali la cui  funzionalita'  durante  gli  eventi  sismici
assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione  civile  e
degli edifici  e  delle  opere  che  possono  assumere  rilevanza  in
relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'art. 2, comma 3
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  20  marzo
2003, n. 3274 ed alle delibere regionali in  materia,  di  proprieta'
pubblica. Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, poiche'
per essi sono disponibili altri contributi pubblici, ad eccezione  di
quegli edifici che  nei  piani  di  emergenza  di  protezione  civile
ospitano  funzioni   strategiche.   E',   altresi',   consentita   la
delocalizzazione   degli   edifici   oggetto   di    demolizione    e
ricostruzione, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa,
un maggiore livello di sicurezza sismica, con contestuale divieto  di
ricostruzione nel sito originario e un  miglioramento  di  efficienza
del sistema di gestione dell'emergenza sottoposto  all'analisi  della
Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'art. 18, ove  esistente.
La ricostruzione puo'  essere  attuata  attraverso  appalto  pubblico
ovvero mediante contratto  di  acquisto  di  cosa  futura,  ai  sensi
dell'art. 1472 c.c., o il contratto di disponibilita' di cui all'art.
160-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163  e  successive
modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle procedure  di  evidenza
pubblica relative alla scelta del contraente; 
    c)  interventi  strutturali  di   rafforzamento   locale   o   di
miglioramento   sismico,   o,   eventualmente,   di   demolizione   e
ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4; 
    d) altri interventi urgenti e indifferibili  per  la  mitigazione
del rischio sismico, con  particolare  riferimento  a  situazioni  di
elevata vulnerabilita' ed esposizione, anche afferenti alle strutture
pubbliche  a  carattere  strategico  o  per  assicurare  la  migliore
attuazione dei piani di  protezione  civile.  L'individuazione  degli
interventi  finanziabili  e'  effettuata   dal   Dipartimento   della
protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
sentito il Presidente della Regione interessata. 
  2. I contributi di cui al comma 1 non possono essere  destinati  ad
edifici o ad  opere  situati  in  Comuni  nei  quali  l'accelerazione
massima al suolo «ag» di cui all'allegato 2, sub 2  sia  inferiore  a
0,125g. Nell'allegato 7 sono riportati i valori di «ag» ed i  periodi
di non classificazione sismica dei Comuni  con  ag  non  inferiore  a
0,125g. Possono essere finanziati anche edifici ed opere di interesse
strategico in comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione
che  l'amplificazione  sismica  nel   sito   dell'opera,   dimostrata
attraverso studi della risposta sismica locale  effettuati  ai  sensi
delle  Norme  tecniche  per  le  costruzioni  emanate   con   decreto
ministeriale 14 gennaio  2008  e  relativa  Circolare,  determini  un
valore  massimo  di  accelerazione  a  terra  di  progetto  S·ag  non
inferiore a 0,125g. 
  3. I contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono
essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto  di  interventi
strutturali gia' eseguiti, o in  corso  alla  data  di  pubblicazione
della ordinanza 3907/2010 o che usufruiscono di contributi  a  carico
di risorse pubbliche per la stessa finalita'. 
  4. I contributi di cui alla lettera c) del  comma  1  sono  erogati
solo per edifici che non ricadano nella fattispecie di  cui  all'art.
51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001,  n.
380 nei quali, alla data di pubblicazione della  presente  ordinanza,
oltre due terzi dei millesimi di proprieta' delle unita'  immobiliari
sono  destinati  a  residenza  stabile  e  continuativa   di   nuclei
familiari, e/o all'esercizio continuativo di  arte  o  professione  o
attivita' produttiva. 
  4-bis.  Nel  caso  delle  attivita'  produttive  di  cui  al  comma
precedente, possono accedere ai contributi solo i  soggetti  che  non
ricadono nel regime degli «aiuti di stato». A tal fine la domanda  di
contributo  di  cui   all'Allegato   4   e'   corredata   da   idonea
dichiarazione. 
  5. Le Regioni attivano per l'annualita' 2012, con le  modalita'  di
cui agli articoli 12, 13 e 14, i contributi di cui  alla  lettera  c)
del comma 1,  in  misura  minima  del  20%  e  massima  del  40%  del
finanziamento ad esse assegnato, come determinato all'art. 16,  comma
1, lettera b). Possono non attivare i contributi di cui alla  lettera
c) del comma 1, le Regioni che fruiscono di  un  finanziamento,  come
sopra definito, inferiore a € 2.000.000. 
  6. Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione,  anche
con modalita' informatiche, delle procedure connesse alla concessione
dei contributi di cui alla presente ordinanza, le Regioni e gli  enti
locali  interessati  possono  utilizzare  fino  al  2%  della   quota
assegnata. Le Regioni definiscono le modalita'  di  ripartizione  del
suddetto contributo.