Art. 22 
 
  1. Le Regioni, sentiti gli Enti  locali  interessati,  con  proprio
provvedimento individuano i comuni interessati per  le  attivita'  di
cui agli articoli 5, 20 e 21 e lo trasmettono al  Dipartimento  della
Protezione Civile congiuntamente al provvedimento di cui al  comma  3
dell'art. 5. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 20 febbraio 2013 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Gabrielli