(Allegato B)
                                                           Allegato B 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
 
  ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9, COMMA 2 DELLA LEGGE 96/2006, RECANTE 
                    "DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO" 
 
 
            PROCEDURA DI APPLICAZIONE A LIVELLO REGIONALE 
                   DEI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE 
                    DELLE AZIENDE AGRITURISTICHE 
 
 
In conformita'  a  quanto  previsto  dall'ex  Osservatorio  Nazionale
dell'Agriturismo, le  Amministrazioni  regionali  e  delle  Provincie
Autonome  interessate  ad  applicare  sul   proprio   territorio   la
metodologia  comune  per  la  classifica   dell'agriturismo   possono
utilizzare il presente schema utile a comunicare al  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali la proposta messa a punto. 
In  linea  di  principio  e'  bene   tenere   conto   della   tabella
riepilogativa dei punteggi e dei requisiti speciali  qui  di  seguito
riportata, ed  in  particolare  della  sezione  riportata  in  giallo
(soglie e n. requisiti) che non puo' essere modificata. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Per quanto riguarda invece l'eventuale introduzione di  parametri  di
valutazione riconducibili a peculiarita' territoriali, si conformera'
alla seguente regola: 
 
- L'impostazione del Sistema unitario di classificazione  definito  a
livello nazionale  e'  recepita,  a  livello  regionale,  per  quanto
riguarda la previsione delle sette sezioni  tematiche,  dei  punteggi
complessivi attribuiti a  ciascuna  sezione,  dei  requisiti  (con  i
corrispondenti   punteggi)   non   riconducibili    a    peculiarita'
territoriali, dei requisiti speciali e delle soglie di ingresso nelle
diverse categorie; 
- l'aggiunta di un nuovo requisito con  l'attribuzione  del  relativo
punteggio, l'eliminazione di  un  requisito  esistente,  la  modifica
della descrizione di un  requisito  esistente,  possono  effettuarsi,
d'intesa con il Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali, ove ricorrano motivate ragioni connesse  alla  espressione
di   peculiarita'   territoriali   significative   ai   fini    della
classificazione; 
- in caso di aggiunta o eliminazione di un requisito, si  provvedera'
alla compensazione dei punteggi in modo che  la  somma  dei  punteggi
della sezione tematica interessata non subisca variazioni. 
 
Le  motivazioni  che  possono  essere  prese  in  considerazione  per
l'aggiunta,  l'eliminazione  o  la  variazione  (di   descrizione   o
punteggio) di un requisito, sono: 
 
•    caratteristiche    prevalenti     delle     aziende     agricole
significativamente difformi dal contesto nazionale; 
• particolare rilevanza, o totale irrilevanza,  di  alcune  attivita'
produttive  o  di  servizio  previste  nel   Sistema   nazionale   di
classificazione; 
•  particolari  aspetti  strutturali  legati  ai  prevalenti  modelli
regionali dell'agriturismo; 
• necessita' di attribuire la  qualifica  di  requisito  speciale  ad
alcuni requisiti ritenuti di particolare importanza nella  situazione
regionale,   in   relazione   alla   configurazione   della   domanda
agrituristica. 
 
A questo scopo e' stata predisposta la tabella allegata dove  possono
essere riportati gli emendamenti previsti a livello regionale 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico