Art. 11 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Il presente decreto si applica a tutti i progetti  presentati  e
protocollati dopo la sua pubblicazione. 
  2. Per i progetti gia'  presentati  e  protocollati  a  tale  data,
purche'  risultino  completi  di  tutta  la  documentazione  tecnica,
amministrativa e dei pareri richiesti, si applicano  le  disposizioni
vigenti alla data di presentazione. E' data facolta' agli interessati
di optare, con  apposita  dichiarazione  da  presentarsi  all'Ufficio
speciale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  per  l'applicazione  dell'intera  disciplina  dettata   dal
decreto stesso. In questo caso i progetti  dovranno  essere  adeguati
alle nuove disposizioni entro 120 giorni dalla data di  presentazione
della dichiarazione di  opzione  mantenendo  la  priorita'  acquisita
nell'ordine  dell'originario  protocollo.  Il  presente  comma  trova
applicazione anche per i progetti relativi ad  immobili  situati  nei
Comuni di cui all'art. 1, al di fuori dei centri storici. 
  3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono
costituite le Commissioni per i  pareri,  alle  quali  partecipano  i
soggetti pubblici  coinvolti  nel  procedimento  amministrativo,  che
fanno  capo  all'Ufficio  speciale  di  cui   all'art.   67-ter   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito  con  modificazioni
nella legge 7 agosto 2012, n. 134.