Art. 4 
 
 
        Determinazione del contributo nel Comune di L'Aquila 
                  e negli altri Comuni del cratere 
 
  1. La determinazione del contributo avviene attraverso  un  modello
parametrico basato su un'analisi preliminare del livello di  danno  e
di vulnerabilita' degli edifici (Unita' strutturali) che consente  di
individuare  il  livello  di  contributo  base  e   delle   eventuali
maggiorazioni e ulteriori contributi ove spettanti. 
  2.  Il  contributo  base  e'  determinato,  per   ciascuna   Unita'
strutturale, dal prodotto del contributo unitario, stabilito  con  la
metodologia  parametrica   di   valutazione   del   danno   e   della
vulnerabilita', per la sua superficie complessiva. 
  3. La superficie  complessiva  corrisponde  alla  superficie  utile
abitabile che ricomprende anche le  superfici  a  destinazione  d'uso
commerciale, artigianale, direzionale, ricettive e ad  uffici  e,  in
misura del 60 per cento, le superfici non residenziali e  quelle  con
destinazione  a  parcheggio.  Nel  caso  degli  edifici  in  muratura
portante con spessore medio delle pareti portanti maggiori di 30  cm,
la Superficie utile abitabile (SU), la  Superficie  non  residenziale
(SNR) e la Superficie a parcheggi (SP),  come  sopra  definite,  sono
determinate considerando le pareti portanti di spessore pari a 30 cm. 
  4.  Il  contributo  massimo  e'  costituito  dal  contributo   base
incrementato  delle  eventuali  maggiorazioni   e   degli   ulteriori
contributi ove spettanti ed e' calcolato  esclusivamente  per  Unita'
strutturale. 
  5. Il contributo concedibile  e'  pari  al  minore  valore  tra  il
contributo base,  o  quello  massimo,  se  concedibile,  e  il  costo
derivante  dal  computo  metrico   del   progetto   comprendente   la
riparazione del danno, il  miglioramento  sismico,  il  miglioramento
energetico e acustico, le finiture e gli impianti connessi alle parti
comuni, il cablaggio delle reti di  comunicazione  e  gli  interventi
sulle singole unita' immobiliari che competono allo stesso  edificio,
oltre all'imposta sul valore  aggiunto  e  alle  spese  per  rilievo,
relazione geologica, progettazione, direzione lavori,  coordinamento,
responsabile del procedimento o  incarico  equivalente,  sicurezza  e
collaudo. 
  6.  Solo  in  casi  eccezionali   derivanti   da   situazioni   non
prevedibili, approvate dall'Ufficio speciale, il  contributo  per  il
progetto puo' superare il contributo concedibile calcolato  ai  sensi
di quanto previsto dal comma 5. L'importo del progetto  non  puo'  in
ogni caso superare il valore del contributo massimo ammissibile e  le
eventuali  eccedenze  sono  poste  a  carico  del   committente.   Il
contributo massimo ammissibile e' determinato, per ciascuna  US,  dal
prodotto dell'indennizzo  unitario  massimo  per  la  sua  superficie
complessiva, incrementato delle eventuali maggiorazioni  e  ulteriori
contributi ove spettanti. 
  7. Il contributo concedibile per l'UMI  e'  dato  dalla  somma  dei
contributi delle Unita' strutturali che la compongono. 
  8. Il contributo cosi' calcolato deve ridurre la  vulnerabilita'  e
raggiungere un livello di sicurezza pari ad almeno il 60%  di  quello
corrispondente ad una struttura adeguata ai  sensi  delle  NTC2008  e
successive modificazioni e  integrazioni,  fatta  eccezione  per  gli
edifici con vincolo diretto di cui al decreto legislativo 22  gennaio
2004, n. 42, Parte II, per i quali  vigono  le  Linee  guida  per  la
valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio  culturale
allineate  alle  nuove  Norme  tecniche  per   le   costruzioni   che
recepiscono  integralmente  il  documento  approvato  dal   Consiglio
superiore dei lavori pubblici nell'Assemblea generale del  23  luglio
2010, prot. n. 92,  contenente  l'allineamento  della  direttiva  del
Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e  riduzione
del rischio sismico del patrimonio cultuale del 12 ottobre 2007  alle
nuove Norme tecniche per le costruzioni 2008 (D.M. 14 gennaio  2008).
Il contributo deve inoltre consentire  di  ripristinare  l'agibilita'
edilizia  e  migliorare  la   qualita'   abitativa,   di   migliorare
l'efficienza  energetica,   anche   attraverso   l'uso   di   energie
rinnovabili, e acustica, ottemperare alle norme vigenti relative alle
barriere architettoniche. 
  9. I compensi spettanti agli amministratori di  condominio  di  cui
all'art. 8, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri 15 agosto 2009, n. 3803, come sostituito dall'art. 1,  comma
1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre
2009, n. 3917, rientrano tra le spese ammissibili a  contributo,  nel
limite massimo complessivo  derivante  dall'applicazione  progressiva
dei seguenti scaglioni: 
    2% della  somma  ammessa  a  contributo  per  contributi  fino  a
1.000.000 di euro; 
    1% della somma ammessa a contributo per contributi tra  1.000.001
di euro e 5.000.000 di euro; 
    0,5%  della  somma  ammessa  a  contributo  per  contributi   tra
5.000.001 di euro e 10.000.000 di euro; 
    0,2% della somma ammessa a contributo per contributi eccedenti  i
10.000.001 di euro. 
  10. Con uno o piu' provvedimenti del  Capo  dell'Ufficio  speciale,
sentito il Comune dell'Aquila, sono definiti i criteri attuativi e le
modalita'  di  calcolo  dei  contributi,  anche   con   una   diversa
articolazione delle risultanze della scheda  AeDES,  con  particolare
riferimento  alle  maggiorazioni  e  alla  concessione  di  ulteriori
contributi e all'indicizzazione dei costi.  Nei  medesimi  atti  sono
definite le classificazioni  degli  interventi,  le  tipologie  degli
edifici soggetti a demolizione e/o ripristino, le  priorita'  che  il
Comune deve adottare per la ricostruzione, i contenuti del  progetto,
da articolare in due parti, le specifiche modalita'  istruttorie  per
la concessione del contributo, compresi i tempi  di  conclusione  del
procedimento in misura  comunque  non  superiore  a  180  giorni,  le
tipologie degli interventi, i controlli  sugli  interventi  in  corso
d'opera, le sanzioni, i criteri per  la  determinazione  delle  spese
tecniche, d'intesa con gli ordini professionali,  le  modalita'  e  i
criteri di miglioramento della sicurezza antisismica, dell'efficienza
energetica, anche attraverso l'uso di energie rinnovabili, e acustica
degli edifici  nonche'  i  criteri  di  adeguamento  e  miglioramento
dell'accessibilita'  dei  diversamente  abili   negli   edifici   che
beneficiano di  contributi  per  la  ricostruzione  e  i  criteri  di
miglioramento della qualita' abitativa. 
  11. Entro  30  giorni  dalla  concessione  del  contributo  per  la
ricostruzione, il beneficiario deve assicurare la consegna dei lavori
all'impresa affidataria e il tempestivo avvio del cantiere. 
  12. Per la determinazione del contributo per gli altri  Comuni  del
cratere valgono le stesse modalita' e criteri previsti per il  Comune
dell'Aquila.   Tale    determinazione    avverra'    attraverso    la
predisposizione di una  apposita  scheda  parametrica  da  parte  del
competente Ufficio speciale di riferimento.