IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante norme in materia di contabilita' e finanza pubblica e, in particolare, l'art. 13 che istituisce la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche e l'art. 30, comma 8, che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi al fine di disciplinare l'attivita' di valutazione dei finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche, nonche' le procedure di monitoraggio, sullo stato di attuazione delle opere e un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti erogati anche in parte a carico del bilancio dello Stato nei tempi previsti; Visto l'art. 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, che prevede la predisposizione di una ricognizione degli interventi infrastrutturali ai fini della perequazione infrastrutturale; Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato del Codice unico di progetto - CUP, istituito dalla legge 17 maggio 1999, n. 144; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici, e sue successive modificazioni ed in particolare l'art. 3, comma 8, recante la definizione di lavori e opere pubbliche; Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, modificata dal decreto-legge del 12 novembre 2010, n. 187, con particolare riferimento alle procedure ivi previste in materia di tracciabilita' dei pagamenti, anche in relazione all'attuazione dell'art. 30, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' in ordine all'obbligo di richiesta del Codice identificativo gare (CIG), per le medesime finalita'; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante disposizioni di riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Visto in particolare l'art. 10, comma 3, lettera a), del citato decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123; Vista la determinazione dell'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici del 18 novembre 2010, n. 8, che chiarisce l'ambito di applicazione e le modalita' attuative della citata legge 13 agosto 2010, n. 136, e fornisce spiegazioni in relazione al Codice identificativo di gara (CIG) ed al Codice unico di progetto (CUP) nonche' alla gestione dei movimenti finanziari e alle comunicazioni obbligatorie; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 recante norme di attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere a), b), c) e d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di seguito d.lgs. n. 229/2011, recante norme di attuazione dell'art. 30, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, lettere e), f), g) e, in particolare, l'art. 1 che definisce l'ambito di applicazione del medesimo decreto e prevede tra l'altro l'obbligo per i soggetti individuati di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonche' all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere; Visto in particolare l'art. 2 del medesimo d.lgs. n. 229/2011, concernente la comunicazione dei dati che costituiscono il contenuto informativo minimo dei sistemi informatizzati di cui al citato art. 1, alimentanti la banca dati delle amministrazioni pubbliche, istituita ai sensi della'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; Visto in particolare l'art. 5 del medesimo d.lgs. n. 229/2011 concernente la definizione, tramite apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - del dettaglio delle informazioni di cui al citato art. 2 del medesimo decreto legislativo; Visto in particolare l'art. 6 del medesimo d.lgs. n. 229/2011 concernente modalita' e regole di trasmissione dei dati; Visto il decreto-legge 9 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini»; Visto in particolare l'art. 6, comma 5 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, le cui disposizioni sono prioritariamente dirette a garantire la puntuale applicazione dei criteri di contabilita' nazionale relativi alle modalita' di registrazione degli investimenti fissi lordi, in base ai quali le spese di tale natura devono essere registrate nel momento in cui il bene capitale entra nella disponibilita' dell'acquirente o, per i beni prodotti secondo contratti pluriennali, al momento della consegna dei vari stati di avanzamento dei lavori; Visto in particolare l'art. 6, comma 8 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, che prevede che, a decorrere dal 2013, le amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato adeguano i propri sistemi contabili allo scopo di garantire le informazioni necessarie all'attuazione delle finalita' di cui al comma 5, e che le modalita' di contabilizzazione degli investimenti per tali amministrazioni sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT; Vista la decisione della Commissione europea n. 3329 del 13 luglio 2007, con la quale e' stato approvato il Quadro Strategico nazionale (QSN) 2007/2013, come modificata dalla decisione della stessa Commissione n. 4697 del 5 settembre 2008; Vista la delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 di attuazione del QSN 2007/2013; Visto il «Protocollo di colloquio-descrizione dei dati da trasmettere al sistema nazionale di monitoraggio del QSN» che definisce il contenuto e le modalita' di raccolta omogenea ed univoca dei dati da trasmettere al Sistema Nazionale di Monitoraggio del QSN 2007/2013; Considerata l'esigenza di assicurare un efficace monitoraggio della spesa pubblica in conto capitale destinata ad opere pubbliche; Considerata l'esigenza di definire uno standard nazionale di rilevazione di opera pubblica relativo all'anagrafica, nonche' al monitoraggio finanziario, procedurale e fisico della stessa; Considerata l'opportunita' di razionalizzare l'invio dei dati relativi ad opere pubbliche alle amministrazioni centrali, nonche' la necessita' di non appesantire i sistemi informativi esistenti presso le amministrazioni pubbliche; Sentiti l'Istat e l'Agenzia per l'Italia digitale; Decreta: Art. 1 Finalita' ed ambito di applicazione 1. Il presente decreto definisce il dettaglio dei dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali delle opere pubbliche, ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 5 del d.lgs. n. 229/2011 nonche', ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo, le informazioni relative allo scambio dei dati tra le amministrazioni interessate. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' ai soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche destinatari di finanziamenti e agevolazioni a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, di seguito denominati «le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori». 3. Costituiscono oggetto di rilevazione ai sensi del d.lgs. n. 229/2011 le opere pubbliche in corso di progettazione o realizzazione alla data del 21 febbraio 2012, nonche' quelle avviate successivamente a detta data, fatto salvo quanto espressamente previsto dal comma 4. Con riferimento alle predette opere, in occasione del primo invio, ai sensi dell'art. 3, sono rese disponibili le informazioni riguardanti la totalita' degli eventi avvenuti dal momento dell'avvio dell'opera. 4. Per opere pubbliche oggetto di rilevazione da parte di titolari di banche dati gia' esistenti, la data indicata al comma 3 puo' essere anticipata e concordata secondo le modalita' descritte all'art. 4, comma 3, del presente decreto.