Art. 3 
 
  Non appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui  al
precedente articolo, avra' inizio il collocamento della nona  tranche
dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento  dell'ammontare
nominale collocato nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui
all'articolo 1 del  presente  decreto;  il  predetto  importo  verra'
arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro piu' vicini, per eccesso  o
per difetto a seconda che le ultime  tre  cifre  dell'importo  stesso
siano o non siano superiori a 500 euro. 
  Tale  tranche  supplementare   sara'   riservata   agli   operatori
"specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi  dell'articolo
23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato  nelle  premesse,
che abbiano  partecipato  all'asta  della  ottava  tranche  e  verra'
ripartita con le modalita' di seguito indicate. 
  La  tranche   supplementare   verra'   collocata   al   prezzo   di
aggiudicazione determinato nell'asta relativa  alla  tranche  di  cui
all'articolo 1  del  presente  decreto  e  verra'  assegnata  con  le
modalita' indicate negli articoli 13  e  14  del  citato  decreto  25
giugno 2012, in quanto applicabili. 
  Gli   "specialisti"   potranno    partecipare    al    collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino  alle  ore
15,30 del giorno 26 febbraio 2013. 
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione. 
  L'importo  spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"   nel
collocamento supplementare sara' determinato nella maniera seguente: 
  - per un importo pari  al  10  per  cento  dell'ammontare  nominale
collocato nell'asta "ordinaria", l'ammontare attribuito sara'  uguale
al rapporto fra  il  valore  dei  buoni  di  cui  lo  specialista  e'
risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei  BTP€i
quindicennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime
aste,  agli  operatori  ammessi   a   partecipare   al   collocamento
supplementare; nelle predette aste  verra'  compresa  quella  di  cui
all'articolo  1  del  presente  decreto  e  verranno  escluse  quelle
relative ad eventuali operazioni di concambio; 
  - per un importo ulteriore  pari  al  5  per  cento  dell'ammontare
nominale collocato nell'asta ordinaria, sara' attribuito in base alla
valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance  relativa  agli
specialisti  medesimi,  rilevata  trimestralmente   sulle   sedi   di
negoziazione all'ingrosso selezionate  ai  sensi  degli  articoli  23
(commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del  Decreto  Ministeriale  n.
216 del 22 dicembre 2009, citato  nelle  premesse;  tale  valutazione
viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi. 
  Le richieste  saranno  soddisfatte  assegnando  prioritariamente  a
ciascuno "specialista" il minore tra  l'importo  richiesto  e  quello
spettante di diritto. Qualora uno  o  piu'  "specialisti"  presentino
richieste inferiori a quelle loro spettanti di  diritto,  ovvero  non
effettuino alcuna  richiesta,  la  differenza  sara'  assegnata  agli
operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di
diritto. 
  Delle operazioni  relative  al  collocamento  supplementare  verra'
redatto apposito verbale.