Art. 2 
 
                     Erogazione di gas naturale 
                     dal sistema degli stoccaggi 
 
  1. Fino alla realizzazione di ulteriori capacita' di  stoccaggio  e
di punta di erogazione sufficienti a garantire  il  funzionamento  in
sicurezza del sistema del gas naturale in base  alle  valutazioni  di
rischio di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 93 del  2011,  i
profili di  utilizzo  della  capacita'  erogativa  giornaliera  dello
stoccaggio di modulazione di cui  all'art.  1,  commi  4  e  5,  sono
determinati  in  modo  da  garantire  la  massima  disponibilita'  di
prestazione nei mesi di gennaio e  febbraio  di  ogni  anno.  Per  il
periodo  1°  novembre  2013  -  31  marzo  2014  gli  stessi  profili
indicativi sono riportati nell'allegato 1. 
  2. Le capacita' di stoccaggio di cui  all'art.  1,  comma  6,  sono
allocate con profilo di utilizzo costante della capacita'  erogativa,
pari allo spazio allocato suddiviso  per  150  giorni,  definito  nel
Codice di stoccaggio dell'impresa maggiore di stoccaggio. 
  3. Le imprese di stoccaggio pubblicano sul proprio sito internet lo
spazio effettivo e i profili di erogazione per i servizi  di  cui  ai
commi 1 e 2, indicando, con  riferimento  all'allegato  1,  i  volumi
giornalieri    effettivi     massimi     erogabili,     aggiornandoli
tempestivamente  durante  il  periodo  di  erogazione  invernale   in
funzione  dello  svaso   effettivo,   dell'andamento   climatico,   e
dell'eventuale indisponibilita' degli impianti. 
  4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  e  le  imprese  di
stoccaggio adottano le necessarie misure per  adeguare  i  codici  di
stoccaggio alle disposizioni del presente decreto.