Art. 3 
 
       Modalita' d'asta e disposizioni in materia di sicurezza 
               del Sistema nazionale del gas naturale 
 
  1. Le modalita' di effettuazione delle  aste  di  cui  all'art.  1,
commi 4 e 6, sono  stabilite  dall'Autorita',  sentito  il  Ministero
dello sviluppo economico per  gli  aspetti  relativi  alla  sicurezza
delle forniture, assicurando la massima partecipazione,  trasparenza,
concorrenza e  non  discriminazione,  il  massimo  riempimento  dello
spazio di stoccaggio, e l'equilibrio economico  e  finanziario  delle
imprese di stoccaggio interessate, in tempo  utile  per  il  regolare
inizio del ciclo di iniezione per l'anno di stoccaggio 1° aprile 2013
- 31 marzo 2014. 
  2. Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto-legge n. 83 del 2012,
convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, e'  stabilito  il  limite
massimo del 25%  per  l'attribuzione  a  ciascun  soggetto  o  gruppo
societario delle capacita' di stoccaggio di cui all'art. 1, comma 6. 
  3. Qualora gli spazi complessivamente allocati risultino  inferiori
a quelli indicati all'art. 1, comma 2, il  Ministero  dello  sviluppo
economico, sentito  il  Comitato  di  emergenza  e  monitoraggio  del
sistema del gas naturale, di cui all'art. 8 del decreto del  Ministro
delle  attivita'  produttive  26  settembre  2001  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9  ottobre  2001,  e
sentita l'Autorita',  puo'  stabilire  le  modalita'  per  assicurare
comunque il riempimento ottimale degli stoccaggi  di  modulazione  al
fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema nazionale
del gas.