(Allegato)
                                                             Allegato 
 
LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE ANNUALE  DEL  PRESIDENTE  DELLA  REGIONE
  SULLA REGOLARITA' DELLA GESTIONE, SULL'EFFICACIA E ADEGUATEZZA  DEL
  SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI (ART. 1, COMMA 6, DEL D.L. 10 OTTOBRE
  2012, N. 174, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 DICEMBRE
  2012, N. 213). 
 
    1.  Il  d.l.  10  ottobre   2012,   n.   174,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,  ha  introdotto
nell'ordinamento significative novita' in  tema  di  controllo  della
Corte dei conti sulle Autonomie territoriali. 
    Il rafforzamento  del  sistema  dei  controlli  e'  espressamente
rivolto a garantire il coordinamento della  finanza  pubblica,  sulla
quale  significativa  incidenza  hanno   le   gestioni   degli   enti
territoriali.  Le  innovazioni  piu'   rilevanti   si   colgono   con
riferimento alle Regioni (giacche' per gli enti locali il sistema era
gia' ampiamente articolato), in coerenza con il  disegno  di  riforma
volto a  rafforzare  gli  strumenti  per  il  governo  della  finanza
pubblica, che necessita di trasparenza e conoscenza dei conti e delle
gestioni. 
    In questo quadro di garanzie ordinamentali dirette a incrementare
la circolazione delle informazioni utili al coordinamento dei diversi
livelli di governo e a garantire il rispetto dei  vincoli  finanziari
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, l'art. 1,
comma 6, d.l. n. 174/2012,  ha  stabilito  che  il  Presidente  della
Regione trasmetta alla competente Sezione regionale di  controllo  un
referto annuale "sulla regolarita' della gestione e sull'efficacia  e
sull'adeguatezza del sistema dei  controlli  interni  adottato  sulla
base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della
Corte dei conti...". 
    Detta relazione annuale riveste natura di  documento  ricognitivo
dell'Organo di vertice politico sulla situazione generale dell'Ente. 
    Elementi  centrali  del  documento  sono  costituiti:  a)   dalla
rilevazione della congruenza dei risultati della gestione e delle sue
prospettive di sviluppo, in  relazione  a  piani,  a  programmi  e  a
singoli obiettivi strategici prefissati, coerentemente con i principi
di coordinamento  della  finanza  pubblica;  b)  dalla  verifica  del
funzionamento dei servizi di controllo interno. 
    L'adempimento richiesto dal citato art. 1, comma  6,  costituisce
uno strumento informativo di  particolare  utilita'  per  l'attivita'
legislativa del Consiglio regionale e per le attivita'  di  controllo
svolte dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. 
    E' appena il caso di  sottolineare  che  la  relazione  intestata
all'Organo  di  vertice  della  Regione,  nel   complessivo   sistema
delineato dal menzionato art. 1, e' strumento che si differenzia  sia
dalle verifiche di cui ai commi 3, 4 e 7 (che definiscono contenuto e
finalita' delle relazioni del Collegio  dei  revisori  dei  conti  ai
sensi dell'art. 1, commi 166 ss., l. n. 266/2005) sia  dai  controlli
in tema di revisione della spesa  previsti  dal  successivo  art.  6,
cosi' come si distingue dalle altre verifiche introdotte dallo stesso
art. 1 al comma 2 (verifica semestrale  sulle  coperture  finanziarie
adottate  dalle  leggi  regionali)  e  al  comma   5   (giudizio   di
parificazione dei rendiconti generali delle Regioni). 
    Con la relazione annuale, il sistema normativo ha  reso  evidente
la responsabilita' politica dell'Organo di vertice della  Regione  in
ordine ai piu' rilevanti aspetti gestionali, al  funzionamento  delle
strutture amministrative, al grado di  raggiungimento  dei  risultati
attesi  e  all'effettivita'  dei   controlli   interni,   anche   con
riferimento alla vigilanza sugli organismi partecipati e  sugli  enti
del servizio sanitario regionale. Cio' in coerenza con  la  tendenza,
da tempo perseguita dal legislatore, a rafforzare i controlli interni
come  indispensabile   supporto   per   le   scelte   decisionali   e
programmatiche dell'Ente, in un'ottica di sana gestione finanziaria e
di perseguimento del principio di buon andamento. Ne e'  conferma  la
previsione di  istituire  il  Collegio  dei  revisori  dei  conti,  a
ulteriore supporto dei processi decisionali; Collegio che si aggiunge
ad altri organi di controllo  interno,  gia'  operativi,  oltre  agli
Uffici di ragioneria presso le Regioni. 
    Nel rispetto delle prerogative dell'Ufficio e del soggetto che le
ricopre, il coinvolgimento del massimo organo  di  governo  regionale
costituisce il coerente sviluppo  della  maggior  attenzione  che  il
legislatore ha  posto,  sin  dal  d.lgs.  n.  149/2011,  ad  una  sua
responsabilizzazione rispetto agli esiti delle gestioni. 
    2. Le Linee guida che  competono  alla  Sezione  delle  Autonomie
della Corte  dei  conti  costituiscono,  per  dettato  normativo,  un
indefettibile ausilio ai fini della  raccolta  delle  informazioni  e
delle valutazioni necessarie alla predisposizione della relazione  da
parte del Presidente. 
    Al  riguardo,  e'  stata  individuata  una   serie   di   profili
organizzativi e gestionali diretti  a  costituire  l'ossatura  di  un
patrimonio di informazioni assolutamente necessarie, suscettibile  di
successive implementazioni, seguendo una metodologia  di  rilevazione
improntata ai principi della circolarita' del processo di controllo e
del confronto con gli enti territoriali. 
    Le finalita' di fondo delle presenti Linee guida  possono  essere
declinate  nei  seguenti  punti  di   interesse,   rispondenti   alle
richiamate finalita': 
      - verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi  di
carattere organizzativo e giuscontabile; 
      -  valutazione  dell'adeguatezza  funzionale  del  sistema   di
controlli interni; 
      -  monitoraggio  degli  effetti  prodotti   dai   provvedimenti
attuativi dei principali indirizzi programmatici dell'ente; 
      - valutazione della coerenza dei risultati gestionali  rispetto
agli obiettivi programmati. 
    Le presenti  Linee  guida  si  articolano,  pertanto,  in  cinque
Sezioni  distinte,  ciascuna   delle   quali   compendia   i   tratti
caratteristici di particolari profili gestionali. 
    La prima Sezione (Quadro ricognitivo  dell'assetto  istituzionale
regionale  e  dei  principali  adempimenti  normativi)   ha   valenza
essenzialmente esplorativa, in quanto diretta a  registrare,  con  la
prima Relazione acquisita, la presenza di  eventuali  criticita'  nel
sistema organizzativo-contabile  regionale.  Nelle  successive  Linee
guida, la stessa verra', quindi,  rimodulata  al  fine  di  delineare
l'evoluzione  del  quadro  di  riferimento  e   l'aggiornamento   dei
principali indicatori di funzionalita' gestoria. 
    La  seconda  Sezione  (Pubblicita'  e  trasparenza)  concerne  la
corretta   applicazione   degli   obblighi   di   comunicazione   e/o
pubblicazione relativi a varie misure organizzative e gestionali. 
    La terza Sezione (Regolarita'  della  gestione  amministrativa  e
contabile)  attiene,   invece,   ai   parametri   della   regolarita'
amministrativa e contabile, con richieste  volte  ad  individuare  la
presenza   di   eventuali   lacune    gestionali    idonee,    almeno
potenzialmente, ad alterare i profili di una sana e corretta gestione
finanziaria. 
    La quarta Sezione (Funzionamento  dei  controlli  interni)  tocca
aspetti  che  attengono  al  concreto  funzionamento  dei   controlli
interni, in una  dimensione  dinamico-operativa  che  rappresenta  il
naturale sviluppo delle questioni delineate nella prima  Sezione  con
riferimento all'assetto dei controlli interni. 
    La quinta Sezione (Gestione del Servizio sanitario regionale)  e'
diretta, infine, ad evidenziare la presenza di  eventuali  criticita'
nell'assetto  organizzativo  e  gestionale  del  Servizio   sanitario
regionale.  Il  peso  assunto  dalla  spesa  sanitaria  nei   bilanci
regionali ed  il  rilevante  impatto  sociale  del  servizio  erogato
richiedono,  infatti,  uno  specifico  spazio   di   approfondimento,
considerata anche la rilevanza  sul  quadro  della  finanza  pubblica
nazionale.  Tuttavia,  poiche'  gli  enti  del   Servizio   sanitario
nazionale gia' sono oggetto, da  parte  delle  Sezioni  regionali  di
controllo, di verifiche puntuali sul bilancio di esercizio  ai  sensi
dell'art. 1, comma 170 della legge  n.  266/2005,  la  relazione  del
Presidente della Regione consentira' di cogliere quegli  aspetti  che
non sono riferibili alle gestioni dei singoli enti e che, quindi, non
sono rilevabili dal monitoraggio richiamato, dando cosi'  indicazioni
sia sul rispetto degli obiettivi stabiliti dalla normativa di settore
che sull'effettiva capacita'  di  governance  del  sistema  sanitario
regionale. 
    Al fine di evitare duplicazioni di adempimenti, la Sezione  delle
Autonomie, nella predisposizione  delle  Linee  guida,  si  e'  fatta
carico di non approfondire quei profili essenzialmente contabili  che
attengono ad  altre  modalita'  e  finalita'  di  monitoraggio  e  di
verifica.  Si  fa  riferimento,  in   particolare,   alle   relazioni
presentate dai Presidenti delle Regioni a corredo  dei  documenti  di
bilancio  (art.  1,  comma  3,  d.l.  n.  174/2012),   nonche'   alle
valutazioni rimesse ai Collegi dei revisori, che si  inseriscono  nel
ciclo di bilancio, a mente dell'art. 1, comma 166, l. n. 266/2005. 
    In fase di prima applicazione, la relazione dovra' essere inviata
entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle presenti Linee guida,
avendo a riferimento i dati relativi all'esercizio  precedente  (anno
2012), con aggiornamenti alla data di compilazione. 
    Nel rispetto dei tempi previsti, le caratteristiche e i contenuti
della relazione annuale del Presidente della Regione potranno  essere
utilmente evidenziati dalle Sezioni regionali della Corte  nell'esame
del bilancio  e  del  rendiconto,  anche  ai  fini  del  giudizio  di
parificazione (art. 1, commi 3-5). 
    Per agevolare l'adempimento richiesto dalla legge  ai  Presidenti
e, al contempo, consentire alla Corte di elaborare i dati raccolti  e
far emergere gli andamenti complessivi della finanza  pubblica,  alle
presenti Linee guida e' allegato uno schema di relazione in forma  di
questionario a risposta sintetica e, come tale, informatizzabile. 
    Tali Linee guida costituiscono ausilio  anche  per  i  Presidenti
delle Regioni a Statuto  speciale  e  delle  Province  autonome,  nel
rispetto degli specifici regimi di disciplina. 
    3. Lo schema di  relazione,  che  forma  parte  integrante  delle
presenti  Linee  guida,  e'  strutturato  in  modo  da   fornire   le
informazioni minime necessarie per la  compilazione  della  relazione
annuale, pur presentando una  forma  sufficientemente  flessibile  ed
aperta,  tale  da  consentire  un  libero  apporto   da   parte   dei
destinatari. 
    Le  risposte  di  tipo  aperto,  in   coerenza   con   il   ruolo
istituzionale del Presidente, consentono di rilevare gli aspetti  che
attengono alla programmazione strategica e al controllo del ciclo  di
bilancio, alle modalita' di sorveglianza e di autocorrezione interna,
al contenuto dei report, al  sistema  degli  indicatori  direzionali,
alla valutazione della performance individuale e collettiva. 
    Al fine di gestire informaticamente le informazioni raccolte,  la
formulazione dei temi di trattazione segue lo schema del questionario
con domande a risposta sintetica (del tipo  SI/NO/ALTRO)  integrabili
da risposte aperte,  che  permettano,  da  un  lato,  di  individuare
celermente l'argomento esaminato, dall'altro, di fornire  ogni  utile
chiarimento  per   una   miglior   comprensione   della   fattispecie
evidenziata da una eventuale  risposta  non  affermativa  (NO/ALTRO).
Inoltre, la compilazione della scheda riepilogativa di sintesi  posta
in  coda  al   questionario   consentira'   di   evidenziare,   anche
visivamente, il grado  complessivo  di  adesione  della  gestione  ai
canoni di  buon  andamento,  correttezza  e  trasparenza  dell'azione
amministrativa regionale.